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SETTORE COMMISSIONI LEGISLATIVE
COMUNE
DI GAGLIANICO
Via XX SETTEMBRE n�� 10 C.A.P. 13894 PROVINCIA DI BIELLA Telefono (015) 2546400 Codice Fiscale 00202080024 Telefax (015) 2546416 E-mail info@comune.gaglianico.bi.it www.comune.gaglianico.bi.it |
UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI
MEMORIE PRESENTATE
DAI CONSULTATI
|
Torino, 18 marzo 2004
SB/LA/PP
Indice
consulta regionale
dei piccoli comuni
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 593
��DISPOSIZIONI DI
ADEGUAMENTO DI LEGGI REGIONALI AL TESTO UNICO DELL��EDILIZIA��
OSSERVAZIONI – PROPOSTE
Art. 1
– Scopo della Legge, abbreviazioni e sigle
----------------------------
Art. 2
– Nuovi tipi di intervento
Art. 3
– Coordinamento e modifiche all��art. 26 della L.R. 05.12.1977, n.
56 e s.m.i.
--------------------------------
Art. 4
– Sostituzione dell��art. 48 della L.R, 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 5
– Sostituzione dell��art. 49 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Al pari degli interventi sopracitati, si ritiene che anche la trivellazione di pozzi (ad uso domestico o produttivo) debba rientrare nella D.I.A. obbligatoria, in quanto la stessa in passato era soggetta ad Autorizzazione Edilizia (art. 56 lettera e) della L.R. 56/1977).
Il comma 9, adattato, andrebbe inserito nel successivo art. 56 relativo alla Denuncia di Inizio Attivit��.
Art. 6
– Sostituzione dell��art. 50 della L.R. 05.12.1997, n. 56 e s.m.i.
Art. 7
– Sostituzione dell��art. 56 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 8
– Sostituzione dell��art. 58 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
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Art. 9
– Sostituzione dell��art. 60 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 10
– Sostituzione dell��art. 63 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 11
– Abrogazione di articoli della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 12
– Modifica a sanzioni
Art. 13
– Coordinamento delle norme nella L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 14
– Coordinamento di norme nella L.R. 25.04.1984, n. 23
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Art. 15
– Coordinamento di norme nella L.R. 03.04.1989, n. 20
Art. 16
– Coordinamento di norme nella L.R. 08.07.1999, n. 19
Si ritiene che questo passaggio oltre ad essere un notevole aggravio procedurale, non garantirebbe il rispetto delle tempistiche previste (30 giorni per la notifica dell��ordine di non effettuare l��intervento) e quindi conseguentemente sarebbe molto pericoloso, in quanto potrebbe ripercuotersi negativamente sull��Ufficio Tecnico Comunale, innescando possibili ricorsi dei privati.
Infine non si ritiene
sia questo lo spirito con cui si �� pensato ad un allargamento delle
fattispecie sottoposte a D.I.A. (snellimento-sborocratizzazione-responsabilizzazione).
Art. 17
– Coordinamento di norme nelle LL.RR. 06.08.1998, n. 21 e 29.04.2003,
n. 9
Art. 18
– Norme transitorie e finali
--------------------
Art. 19
– Sostituzione norme statali
--------------------
SI RITIENE INOLTRE CHE:
Racconigi, 13.01.2004
SF/ag
indice
COORDINAMENTO UNIONI DEI COMUNI
COMUNITA��
COLLINARI DELLA PROVINCIA DI ASTI
Prot. n. 15184
Riscontro nota prot. CR n. 42209 Cl. 2 – 2 Rif. Pr. 2496/7 del 19/12/2003
Assunta al prot. 15184 del 30/12/2003
Add�� 14/1/2004
Alla Regione Piemonte – II�� Commissione
Via Alfieri, n. 15 – 10121 TORINO
e-mail: seconda.commissione@consiglioregionale.piemonte.it
OGGETTO: consultazione
ai sensi dell��art. 38 del Regolamento sul disegno di legge n. 593
��Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico
dell��edilizia��.
In riferimento
alla nota prot. CR n. 42209 Cl. 2 – 2 Rif. Pr. 2496/7 del 19/12/2003,
stesso oggetto, pervenuta da parte di codesto Consiglio Regionale, con
la presente si propongono alcune osservazioni al d.d.l. sul T.U.E.,
sostanzialmente condivisibile.
Si coglie l��occasione per palesare alcuni problemi interpretativi di disposizioni che vengono a modificarsi col d.d.l., ad oggi apparentemente irrisolti, ritenendo che sia questo il momento opportuno per porvi rimedio.
Per una lettura organica si �� riportato il T.U.E. nella parte in cui d.d.l. lo ricalca, al fine di verificare direttamente le differenze, ed alcune altre norme dal d.d.l. richiamate.
Le modifiche
rispetto a tali norme sono state evidenziate con sottolineature e colori
diversi al fine di chiarire ulteriormente in cosa sostanzialmente consistono;
lasciando la disamina analitica alla parte finale della presente, dove
viene riportato integralmente il d.d.l. con le proposte di modifica,
si premette che le modifiche sostanziali sono quelle di seguito sintetizzate,
come cronologicamente rinvenibili nel ddl.
Distinti saluti.
Per il Coordinamento delle Unioni:
Il Presidente della Comunit�� Collinare Alto Astigiano
Giorgio Musso
Il Presidente della Comunit�� Collinare Colline Alfieri
Valter Valle
LEGENDA DELLA SIMBOLOGIA UTILIZZATA:
Testo in nero – Norma di d.d.l. condivisa
Testo in nero
– Norma previgente eliminata dal d.d.l. condivisabarrato
Testo in nero sottolineato – Norma aggiunta dal d.d.l. al testo previgente, condivisa
Testo in azzurro – Norma ripresa integralmente dal T.U.E. d.P.R. 380/01 e s.m.i.
Testo – Norma da eliminare
barrato corsivo
Testo sottolineato – Norma da aggiungere
Testo in verse – Testo definitivo a seguito delle modifiche
Testo in viola
– Commento
OSSERVAZIONE
PRELIMINARE
Per le norme che hanno dirette conseguenze sulla gestione del territorio.
A meno che il legislatore nazionale non ci ripensi e provveda ad abrogare quelle norme (molto corte, inutili, ma devastanti dal lato pratico), occorrerebbe quantomeno tentare di arginare il problema con l��approvazione di una norma di interpretazione che di seguito si tenta di ipotizzare.
1. Le regioni esercitano la potest�� legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potest�� legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
2.
Le definizioni di cui al comma
1
prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Resta
ferma la definizione di restauro prevista dall��articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.del
presente articolo
Per quanto contenuto nell��art. 2, non ci sono molte cose da fare, salva la possibilit�� di dire allo Stato di stare al suo posto, che le disposizioni di dettaglio e soprattutto quelle regolamentari restano valide quelle regionali, fino a quando non verr�� ridefinita tutta la materia regionale.
Quello che pi�� preoccupa �� il secondo comma dell��art. 3.
Analoga
norma (lo si vede dalle parti e da
quelle aggiunte) era gi�� contenuta nell��art. 31 della legga 457/78:cancellate
il problema �� che proprio in ossequio a tale disposto, da venticinque anni a questa parte, la regione da un lato (L.R. 56/77, art. 13 e s.m.i., circolare 5/SG/URB del 1984) ed i comuni dall��altra (PRGC e regolamenti edilizi) hanno legiferato e pianificato in modo da garantire un corretto assetto del territorio e della edificazione.
Se la norma resta tale accadrebbe che:
il concetto di ristrutturazione edilizia desunto dalla legge nazionale ripreso tal quale dalla regione �� stato di base per la redazione della citata circolare 5/84;
i piani regolatori, in armonia con le suddette definizioni hanno introdotto nei propri piani regolatori e regolamenti edilizi le norme che regolano gli interventi sul proprio patrimonio edilizio esistente, andando ad individuare per quali fabbricato consentire la sola manutenzione ordinaria, per quali anche la straordinaria, per quali il restauro e risanamento conservativo, ma soprattutto
per quali la ristrutturazione edilizia di tipo A
per quali la ristrutturazione edilizia di tipo B
e dove consentire la ristrutturazione urbanistica.
Orbene, la ove il Comune, con scrupolo ha valutato, nel pieno delle sue facolt�� di esercizio di potere, e nell��interesse generale di tutela del territorio, che un edificio sia sottoponibile alla sola ristrutturazione edilizia di tipo A
Non deve essere possibile che per legge dello Stato (che non �� certo entrato nel merito del contesto in cui l��edificio �� inserito) su quello stesso edificio si possa procedere ad una diversa ristrutturazione che porti a conservare solo sagoma e volume.
Non v���� chi non veda che �� doveroso chiarire che il nuovo concetto di ristrutturazione deve poter essere utilizzato solo a seguito di una revisione degli strumenti urbanistici effettuata sulla scorta delle predette nuove definizioni, in base alla quale vengano individuati, sempre che venga ritenuto corretto per il contesto, per quali edifici consentire tali pi�� ampi interventi.
Si potrebbe ipotizzare una norma transitoria (come per la legge regionale di recupero dei sottotetti e per la legge regionale di recupero dei rustici) che consenta ai Comuni di individuare a quale parte del territorio estendere tale interpretazione, anche con semplice deliberazione consigliare di ricognizione e presa d��atto.
PRIMA MODIFICA
Ci si riferisce all��Art. 3. (Coordinamento e modifiche all��articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni) nella parte in cui recita (comma 6):
6. Al comma 9, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "nella concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "nel permesso di costruire o nella presentazione di denuncia di inizio attivita' ".
Tale disposizione porterebbe ad ottenere la seguente nuova formulazione dell��art. 26 comma [9] LR 56/77:
<<Nei
casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nel permesso di costruire
o nella presentazione di denuncia di inizio attivit��, nella convenzione
o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate: nella concessione
o autorizzazione edilizia
��omissis.>>
Si ritiene opportuno formulare la frase diversamente in modo da chiarire
bene quali sono i due titoli abilitativi di riferimento, cio��
1 – permesso di costruire
2 – denuncia di inizio attivit��
il testo modificato pare incoerente, parrebbe pi�� corretto riferirsi al
��rilascio del permesso di costruire��, in contrapposizione alla
��presentazione di denuncia di inizio attivit����
o, meglio ancora al
��permesso di costruire��, in contrapposizione alla
��denuncia di inizio attivit�� presentata�� dove ��presentata�� potrebbe risultare pleonastico ma dirimente.
Se si condivide tale osservazione, pare opportuno fare in modo che il testo definitivo dell��art. 26 comma [9] LR 56/77 venga modificato.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 26 comma [9] LR 56/77
articolo 26, comma 9 della l.r. 56/1977 come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
<<Nei casi previsti dai
commi sesto, settimo e ottavo, nel permesso
di costruire o nella
nella concessione o autorizzazione edilizia
denuncia di inizio attivit�� presentata, nella
convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento,
sono precisate: presentazione
di
��omissis.>>
LEGGASI
[9] Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nel permesso
di costruire o nella denuncia di inizio attivit�� presentata, nella
convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento,
sono precisate:
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 3 C. 6 pu�� essere modificato come segue:
6. Al comma
9, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, le parole: "nella concessione o autorizzazione
edilizia" sono sostituite dalle parole: "nel permesso di costruire
o nella denuncia
di inizio attivita' presentata".presentazione
di
TESTO DEFINITIVO:
6. Al comma 9, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "nella concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attivita' presentata".
SECONDA MODIFICA
(Nuovi tipi di intervento)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nell'elencazione dei principali tipi d'intervento, dopo le parole: "ristrutturazione edilizia;" sono aggiunte le seguenti:
" - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia��.
2. Prima della lettera e) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti frasi:
"d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica;
d2) sostituzione edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalita' e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano regolatore e dal regolamento edilizio".
Tale formulazione appare sostanzialmente condivisibile.
Si ritiene tuttavia che un principio apparentemente consolidato in giurisprudenza non sia stato normato dal TUE e, conseguentemente dal d.d.l.: la definizione di rudere ed una norma per il relativo recupero.
Tale principio pare solo apparentemente consolidato in giurisprudenza, in quanto da una lettura delle massime di alcune sentenze del consiglio di stato recuperate dal programma informatico Juris Data, edizioni Giuffr��, Milano si rileverebbe:
È legittimo il diniego di concessione edilizia per il rifacimento di un edificio preesistente ove risulti che di detto edificio non esistono neppure le strutture essenziali (nella specie risultavano esistere "resti di una costruzione con basamento in pietra" in stato di degrado e disfacimento).
Consiglio Stato, sez. V, 27 agosto 1999, n. 999
Qualora il provvedimento concessorio non imponga il mantenimento delle mura perimetrali, la demolizione e la successiva ricostruzione, nel rispetto dei limiti volumetrici preesistenti, rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia.
Consiglio Stato, sez. V, 6 settembre 1999, n. 1019
La fattispecie della ristrutturazione sussiste qualora il complesso edilizio su cui si svolgono gli interventi rimanga alla fine il medesimo per forma, volume ed altezza, pur potendosi operare, a tal fine, con interventi incidenti su elementi costitutivi dell'edificio sino alla sua demolizione e ricostruzione.
Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2021
La concessione edilizia �� necessaria per la ricostruzione su ruderi oppure su un edificio gi�� demolito; questa infatti costituisce non gi�� ristrutturazione edilizia (la quale postula la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare ossia di un edificio con mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) ma nuova costruzione.
La ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare - ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura -, onde la ricostruzione su ruderi o su un edificio gi�� da tempo demolito (anche in parte) costituisce una nuova opera e, come tale, �� soggetta ad apposita concessione edilizia).
Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3735
La ristrutturazione edilizia ex art. 31 lett. d) l. 5 agosto 1978 n. 457, consiste in interventi di trasformazione di un immobile nel suo complesso; il che non si configura per un immobile che sia prima crollato o sia stato demolito.
IL PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE DI CUI SOPRA:
Pare non vi sia dubbio di sorta sull��orientamento prevalente in giurisprudenza di considerare la demolizione e successiva fedele ricostruzione rientrante nel concetto di ristrutturazione, sul punto occorre tuttavia precisare che tra il rilascio del titolo originario, il crollo e la presentazione del nuovo progetto non si deve verificare soluzione di continuit�� (Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2021);
Pare legittimo il diniego di permesso di costruire (o DIA) per il rifacimento di un edificio preesistente ove risulti che di detto edificio non esistono neppure le strutture essenziali, occorre accertare se dette strutture essenziali esistevano prima del titolo abilitativi alla ristrutturazione e sono crollate successivamente o se si possa intervenire su strutture distrutte o crollate prima di ottenere il permesso edilizio.
La presenza di strutture essenziali
Occorre far chiarezza su cosa si intende in giurisprudenza per presenza delle strutture essenziali (Consiglio Stato, sez. V, 18 aprile 1988, n. 224), posto che:
la ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare - ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura (Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2021).
Apparentemente tutto chiaro. Non �� cos��.
Recuperando il testo integrale della sentenza Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3735, ma soprattutto gli atti impugnati:
tali principi sembrerebbero sovvertiti.
L��edificio in parola risulta quasi integralmente crollato, privo del tetto e di un orizzontamento, con almeno un terzo della muratura perimetrale crollato.
Alla luce delle suddette considerazioni pare allo scrivente opportuno far si che gli operatori del settore, tecnici comunali e professionisti, siano posti in grado di valutare come comportarsi sulla base di una norma testuale, senza che si vedano costretti ad interpretare il diritto vivente sulla base delle sentenze massimate (talvolta in modo fuorviante) od anche dal testo integrale, tenuto conto che il caso concreto non �� desumibile dalla sentenza ma solo dal reperimento (disagevole ed impegnativo) degli atti istruttori.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 13 LR 56/77 (senza pretesa di considerare tale formulazione definitiva ed esaustiva – anche in considerazione di quanto �� il caso di scrivere nella legge e quanto invece nel regolamento edilizio tipo – ma unicamente quale stimolo per la formulazione di una norma in tal senso.
Si evidenzia in questa sede che gi�� in occasione della proposta di legge relativa al recupero dei rustici venne proposto di inserire una norma analoga, per le stesse motivazioni sopra addotte, tuttavia in allora non avvenne alcun recepimento ed il testo di Legge approvato non contiene alcun riferimento al punto in questione.
articolo 13, commi 2 e 3, come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
[2] I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreche' quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:
- conservazione di immobili
con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia;
- recupero di ruderi;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.
[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme
di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti
definizioni:
a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche' non comportino la realizzazione di nuovi locali ne' modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l��organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica.
d2) sostituzione edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalit�� e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano Regolatore e dal Regolamento edilizio;
d3) recupero di ruderi: interventi rivolti alla ricostruzione di edifici che, ancorch�� deteriorati, conservano le strutture essenziali per essere considerati esistenti nella realt��: almeno due terzi delle murature perimetrali conservate a tutta altezza, l��integrit�� degli spigoli, parte degli orizzontamenti e della copertura, che determinino in modo inconfutabile e certa l��altezza del fabbricato, la pendenza delle falde del tetto, il posizionamento delle aperture ed i materiali di costruzione.��
e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio gia' parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonche' alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 2 che prevede la sostituzione dell��art.13 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo secondo e terzo comma, come segue:
(Nuovi tipi di intervento)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nell'elencazione dei principali tipi d'intervento, dopo le parole: "ristrutturazione edilizia;" sono aggiunte le seguenti:
" - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia;
- recupero di ruderi;��.
2. Prima della lettera e) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti frasi:
"d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica;
d2) sostituzione
edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso,
organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi,
modalita' e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano
regolatore e dal regolamento edilizio ;".
d3) recupero di ruderi: interventi rivolti alla ricostruzione di edifici che, ancorch�� deteriorati, conservano le strutture essenziali per essere considerati esistenti nella realt��: almeno due terzi delle murature perimetrali conservate a tutta altezza, l��integrit�� degli spigoli, parte degli orizzontamenti e della copertura, che determinino in modo inconfutabile e certa l��altezza del fabbricato, la pendenza delle falde del tetto, il posizionamento delle aperture ed i materiali di costruzione.��
TERZA MODIFICA
Ci si riferisce
A)in riferimento al nuovo art. 48, comma 2. lett. a), della LR 56/77
La lettura combinata dei disposti dell��art. 48, comma 2. lett. a) LR 56/77 e dell��art. 8, comma 4, LR 9/99 porta, almeno apparentemente, ad un paradosso.
In armonia con disposto di Legge (art. 25 L. 47/85 ora art. 10, c.2 del TUE che recita ��2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell��uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivit��.�� la Regione Piemonte dovrebbe decidere quali cambi di destinazioni d��uso siano sottoposti a permesso di costruire e quali a DIA, che siano o meno connessi a trasformazioni fisiche.
Il mandato di Legge non contiene anche l��individuazione di una terza condizione (oltre alle due previste: sottoposizione a 1) permesso di costruire; 2) DIA): in cui non sono previsti titoli abilitativi.
Se la norma dovesse rimanere quella cos�� delineata col d.d.l. e non dovesse essere chiarito, per esempio con una diversa formulazione dell��Art. 16. (Coordinamento di norme nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ��Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)), che il comma 5. dell��art. 8 della LR 19/99 �� di portata generale e non incontra limiti nel combinarsi con il comma 4.
(mi spiego: troppe volte si �� sentito e letto I MUTAMENTI sono s�� onerosi in caso di cambio di categorie elencate al comma 1, come in effetti dispone il comma 5, ma sempre fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 4. quindi al verificarsi di entrambe le condizioni:
1 – che riguardino unit�� immobiliari superiori a 700 mc;
2 – che si verifichi cambio di categorie elencate al comma 1
in tutti gli altri casi sono gratuiti.)
questo rischio interpretativo non deve potersi correre.
Tenuto conto che la pi�� parte delle unit�� immobiliari sono inferiori ai famosi 700 mc. (quasi tutti gli alloggi, buona parte degli studi professionali, diversi esercizi commerciali) i loro cambi di destinazione, ancorch�� incidenti sul carico urbanistico, non risulterebbero subordinati ad alcun procedimento edilizio n�� al pagamento degli oneri di costruzione.
La frase ��degli immobili relativi ad unit�� non superiori a 700 metri cubi�� ha da sempre ingenerato dubbi interpretativi: quali sono gli immobili relativi ad unit�� non superiori a 700 mc?
Un condominio o un centro commerciale relativo a (leggasi costituito da) unit�� non superiori a 700 mc pu�� quindi essere sottoposto per intero a cambio di destinazione d��uso (beninteso senza opere) senza alcun procedimento edilizio e senza pagamento degli oneri di costruzione?
Tenuto anche conto che le pi�� recenti norme, in generale, si preoccupano di governare il riuso del patrimonio esistente �� di tutta evidenza che non vi debbano essere dubbi di sorta su come governarlo.
Ritenendo utile modificare sia l��art. 48 della LR 56/77 che l��art. 8 della LR 19/99, per semplicit�� di lettura cronologica si propone qui la sola modifica all��art. 48 della LR 56/77 rimandando alla SESTA MODIFICA la proposta relativa all��art. 8 della LR 19/99.
B) in riferimento al nuovo art. 48, comma 2., della LR 56/77- POSSIBILI AGGIUNTE
Si ritiene che non siano inoltre necessari n�� permesso di costruire, n�� denuncia di inizio attivit��:
per gli interventi di cui alla Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. ��Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.��, rubricati all��art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione), lett. c):
i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualit�� di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualit�� di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
Se si condivide tale affermazione si potrebbe aggiungere dopo la lettera b) del comma 2. della LR 56/77 la lettera c) a precisazione ed in coordimanento con la L.R. 45/89 in modo da fugare ogni dubbio che tali attivit�� escluse dalla LR 45 siano in effetti escluse anche dalla LR 56/77.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 48 LR 56/77
articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
2. Non sono inoltre necessari n�� permesso di costruire, n�� denuncia di inizio attivit��:
a) per i mutamenti di destinazione d'uso degli
immobili di
singole unit�� immobiliari
non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di
attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi; relativi ad
b) invariato;
c) per gli interventi di cui alla Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. ��Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.��, rubricati all��art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione), lett. c) i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualit�� di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualit�� di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 4 che prevede la sostituzione dell��art.48 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo secondo comma, come segue:
(nuovo art. 48, comma 2., della LR 56/77)
2. Non sono inoltre necessari n�� permesso di costruire, n�� denuncia di inizio attivit��:
a) per i mutamenti di destinazione d'uso di singole unit�� immobiliari non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi;
b) per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole, fermo restando l��obbligo di munirsi della sola preventiva autorizzazione paesistica nei casi richiesti dal Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490.��;
c) per gli interventi di cui alla Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. ��Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.��, rubricati all��art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione), lett. c) i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualit�� di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualit�� di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
QUARTA MODIFICA
Ci si riferisce all��Art. 5. (Sostituzione dell��articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni) nella parte in cui recita:
(Sostituzione dell��articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
L��articolo 49 della l.r. 56/1977, e sue successive modificazioni ed integrazioni �� abrogato e sostituito dal seguente:
�� Art. 49. (Permesso di costruire)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione, che comprendono, oltre agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio eccedenti la ristrutturazione edilizia:
a.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l��ampliamento di quelli esistenti all��esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera a.6);
TALE LETTERA E�� STATA RIPRESA INTEGRALMENTE DAL DPR 380/01: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
Questa definizione creava gi�� nell��interpretazione del TUE difficolt�� operative: occorre ancorarsi ai presupposti interpretativi del d.l.9/82 conv. In L. 94/82 su pertinenze ed opere accessorie?
Ora, a meno di annoverare tra le pertinenze opere diverse quali muretti, recinzioni, opere di sostegno e contenimento, scavi e reinterri, pavimentazioni esterne, pozzi, cisterne, rampe, insegne, (dehors, chioschi, tali interventi sono elencati – anche se non condivisi – in quanto alcuni Comuni li hanno disciplinati con regolamenti specifici e, gi�� in precedeza, non li consideravano soggetti a concessione o autorizzazione edilizia n.d.r.) piscine ed impianti sportivi privati non comportanti la realizzazione di volumi, tali interventi si potrebbe dubitare che siano da annoverare alla lett. e.1 (a.1- del TUE).
Non viene fatto cenno alle semplici demolizioni non accompagnate da riedificazione.
Si ritiene sia questo il contesto in cui deve essere chiarito a quali << costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente>> la norma si riferisce.
Forse potrebbe essere il caso di integrare l��elenco a.6 come di seguto riportato, tenuto per�� conto che un elenco dettagliato potrebbe creare problemi per quanto non espressamente indicato.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 49 LR 56/77
articolo 49, comma 1, dopo la lettera a.5) della l.r. 56/1977 come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
a.6) gli interventi pertinenziali
che le norme degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20 per cento del volume dell��edificio principale ovvero
gli interventi diversi dalla semplice realizzazione di muretti, recinzioni,
opere di sostegno e contenimento (di altezza inferiore a tre metri),
scavi e reinterri, pavimentazioni esterne (di superficie non superiore
al 20 per cento della superficie coperta dell��edificio principale),
pozzi per uso domestico (visto che
i pozzi per uso idropotabile – di sfruttamento delle falde acquifere
– sono stati annoverati tra gli interventi soggetti a permesso
di costruire col nuovo art. 49 LR 56 n.d.r.), cisterne, rampe,
insegne, (dehors, chioschi, tali
interventi sono elencati – anche se non condivisi
– in quanto alcuni Comuni li hanno disciplinati con regolamenti specifici
e, gi�� in precedeza, non li consideravano soggetti a concessione o
autorizzazione edilizia n.d.r.)
piscine ed impianti sportivi privati non comportanti la realizzazione
di volumi, le demolizioni non accompagnate da riedificazione;a
a.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all��aperto, ove comportino l��esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 5 che prevede la sostituzione dell��art.49 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo primo comma lettere a.6) ed a.7), come segue:
a.6) gli interventi pertinenziali che le norme degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell��edificio principale ovvero gli interventi diversi dalla semplice realizzazione di muretti, recinzioni, opere di sostegno e contenimento (di altezza inferiore a tre metri), scavi e reinterri, pavimentazioni esterne (di superficie non superiore al 20 per cento della superficie coperta dell��edificio principale), pozzi per uso domestico, cisterne, rampe, insegne, dehors, chioschi, piscine ed impianti sportivi privati non comportanti la realizzazione di volumi, le demolizioni non accompagnate da riedificazione;
a.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all��aperto, ove comportino l��esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
QUINTA MODIFICA
L��articolo 56 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni �� sostituito dal seguente:
��Art. 56. (Denuncia di inizio attivit��)
1. Sono obbligatoriamente realizzabili con denuncia di inizio attivit�� ��.
PUR CONDIVIDENDO L��OBBLIGATORIETA�� della DIA (anche solo per il fatto che �� difficile immaginare che un professionista possa diventare ��esercente un servizio di pubblica necessit���� quando lo decide o lo decide il committente. E�� scontato che la pubblica necessit�� venga stabilita dalla mano pubblica). Si ritiene tuttavia di dover rimarcare che se il legislatore regionale intende optare per l��obbligatoriet�� della d.i.a., al contrario del legislatore nazionale, deve chiarire in modo inequivocabile in quali casi la DIA sia obbligatoria e quando, diversamente, si pu�� scegliere di conseguire il permesso di costruire.
E�� appena il caso di ricordare quanti problemi interpretativi siano scaturiti dall��infelice dizione dei commi 7. (sono subordinati a) ed 8. (la facolt�� di cui al comma 7) dell��art. 4 della Legge 493/93 introdotti dalla L. 662/96.
Se come sembra si vuole rendere obbligatoria la D.I.A. per i casi elencati nel comma 1, sarebbe opportuno concludere il suddetto comma aggiungendo un capoverso del tipo: ��Per tali interventi non �� consentito richiedere il permesso di costruire. Per tutti gli altri interventi previsti dal presente articolo �� fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire.��
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 56 comma 1 (o commi 1 e 2) LR 56/77
articolo 56, comma 1, della l.r. 56/1977 come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
1. Sono obbligatoriamente realizzabili con denuncia di inizio attivit�� (DIA) gli interventi edilizi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e adottati, e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a permesso di costruire. Per tali interventi non �� consentito richiedere il permesso di costruire. (Alternativa 1 inizio) Per tutti gli altri interventi previsti dal presente articolo �� fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire. (Alternativa 1 Fine)
2. (Alternativa 2 inizio) Fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire (Alternativa 2 Fine valutare quale delle due alternative rende pi�� chiaro il concetto ritenendo che comunque entranbe non lascino spazio a dubbi n.d.r.) sono altres�� realizzabili mediante denuncia di inizio attivit��, senza attendere alcun termine per l'inizio dei lavori e purche' presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 7 che prevede la sostituzione dell��art.56 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo primo comma, come segue:
1. Sono obbligatoriamente realizzabili con denuncia di inizio attivit�� gli interventi edilizi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e adottati, e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a permesso di costruire. Per tali interventi non �� consentito richiedere il permesso di costruire. Per tutti gli altri interventi previsti dal presente articolo �� fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico - ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. L'inizio dei lavori e' comunque subordinato al mancato annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, esercitabile entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.".
per precisare che SAREBBE BENE NON SCRIVERE DISPOSIZIONI CONTRASTANTI, si riporta a tal proposito l��ultimo capoverso del secondo comma, art. 14 della L.R. 20/89, come sostituito dalla LR. 3/95:
��Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione.��
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 56 comma 10 LR 56/77
10. Nei casi
di cui ai commi 8 e 9, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico
- ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla
Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone
per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. In
tali casi �� comunque fatto salvo il potere di
annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, esercitabile entro il termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.". L'inizio
dei lavori e' comunque subordinato al mancato
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 7 che prevede la sostituzione dell��art.56 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo decimo comma, come segue:
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico - ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. In tali casi �� comunque fatto salvo il potere di annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, esercitabile entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.".
SESTA MODIFICA
Ci si riferisce all��Art. 15. (Coordinamento di norme nella legge regionale 3 aprile 1989, n. 20)
Si ritiene che se non viene aggiunto un quinto comma che vada a modificare l��art. 16, comma 4 della LR 20/89 aggiungendo la seguente lettera d) le opere subdelegate ai sensi dell��art. 13bis non possano trovare una corretta collocazione ai fini della determinazione della sanzione.
d) per le opere di cui all'art. 13bis, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 16 comma 4 LR 20/89
articolo 15, commi 5 e 6 del d.d.l. proposti in aggiunta dall��UNITEL
5. Il comma 4. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��4. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi di cui all art. 13 comporta:
a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell' art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 258,00;
b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a €. 516,00;
c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00;
d) per le opere di cui all'art. 13bis, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00.��
6. Il comma 5. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��5. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 5.164,00.��.
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 15, pu�� essere integrato con l��aggiunta di un quinto e sesto comma, come segue:
5. Il comma 4. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��4. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi di cui all art. 13 comporta:
a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell' art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 258,00;
b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a €. 516,00;
c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00;
d) per le opere di cui all'art. 13bis, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00.��
6. Il comma 5. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��5. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 5.164,00.��.
SETTIMA MODIFICA
Ci si riferisce all��Art. 16. (Coordinamento di norme nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ��Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56))
Tenuto conto che le modifiche al suddetto articolo sono di assoluta semplicit��, ed in parte gi�� motivata nel commento alla terza modifica si ritiene di poterle semplicemente elencare come segue:
(Coordinamento di norme nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ��Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)��
Per le motivazioni gi�� addotte per la seconda modifica, si ritiene che il comma 9 debba essere abrogato ed il comma 10 aggiunto, per le problematiche gi�� illustrate a proposito dell��art. 48 LR 56 sui cambi di destinazione d��uso senza opere, come segue:
9. Il comma 4 �� abrogato;
10.
Il comma 5 �� sostituito dal seguente ��I mutamenti delle destinazioni
d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi (pleonastico) nei casi in cui si verifichi il passaggio
dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1. Nei casi previsti
dall'articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 e successive
modificazioni e integrazioni, si provveder�� al pagamento degli oneri
di urbanizzazione mediante presentazione di richiesta di determinazione
da rivolgere allo sportello unico per l��edilizia, ovvero, mediante
autodeterminazione soggetta a controllo nei successivi 30 gg..��.solo
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 16, pu�� essere modificato al comma 9., come segue:
9. Il comma 4 �� abrogato;
ed aggiunto il comma 10., come segue:
10. Il comma 5 �� sostituito dal seguente ��I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1. Nei casi previsti dall'articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni, si provveder�� al pagamento degli oneri di urbanizzazione mediante presentazione di richiesta di determinazione da rivolgere allo sportello unico per l��edilizia, ovvero, mediante autodeterminazione soggetta a controllo nei successivi 30 gg..��.
SEGUE IL D.D.L. 593 COMMENTATO
Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell'Edilizia.
Art. 1.
(Finalita')
1. Scopo della legge e' l'adeguamento delle leggi regionali, in particolare di quelle urbanistiche ed edilizie, alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni, (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di seguito denominato "Testo unico dell'edilizia".
(Nuovi tipi di intervento)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nell'elencazione dei principali tipi d'intervento, dopo le parole: "ristrutturazione edilizia;" sono aggiunte le seguenti:
" - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia;
- recupero di ruderi;��.
2. Prima della lettera e) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti frasi:
"d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica;
d2) sostituzione
edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso,
organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi,
modalita' e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano
regolatore e dal regolamento edilizio ;".
d3) recupero di ruderi: interventi rivolti alla ricostruzione di edifici che, ancorch�� deteriorati, conservano le strutture essenziali per essere considerati esistenti nella realt��: almeno due terzi delle murature perimetrali conservate a tutta altezza, l��integrit�� degli spigoli, parte degli orizzontamenti e della copertura, che determinino in modo inconfutabile e certa l��altezza del fabbricato, la pendenza delle falde del tetto, il posizionamento delle aperture ed i materiali di costruzione.��
Legge regionale
5 dicembre 1977, n. 56 - Art. 13.
– Testo coordinato col d.d.l.r.
(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)
[1] Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreche' i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalita' di attuazione.
[2] I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreche' quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:
- conservazione di immobili
con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia;
- recupero di ruderi;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.
[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme
di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti
definizioni:
a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche' non comportino la realizzazione di nuovi locali ne' modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l��organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica.
d2) sostituzione edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalit�� e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano Regolatore e dal Regolamento edilizio;
d3) recupero di ruderi: interventi rivolti alla ricostruzione di edifici che, ancorch�� deteriorati, conservano le strutture essenziali per essere considerati esistenti nella realt��: almeno due terzi delle murature perimetrali conservate a tutta altezza, l��integrit�� degli spigoli, parte degli orizzontamenti e della copertura, che determinino in modo inconfutabile e certa l��altezza del fabbricato, la pendenza delle falde del tetto, il posizionamento delle aperture ed i materiali di costruzione.��
e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio gia' parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonche' alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.
[4] Gli
interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono
realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il
Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi
i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.
[5] Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformita' della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3�� comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.
[6] Le definizioni di cui al 3�� comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1�� giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.
[7] Sono inedificabili:
a)
le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico
o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b) le aree che, ai fini della pubblica incolumita', presentano caratteristiche
negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilita' urbana ed extra
urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti
di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo
quanto previsto all'art. 27;
il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili
di cui al presente comma.
articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001: Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
LEGENDA DELLA SIMBOLOGIA UTILIZZATA PER LA SCRITTURA DEL PRESENTE ARTICOLO:
(L) – Norma di Legge (introdotta dal D.lgs. 378/2001 poi inserita nel testo coordinato DPR 380)
(R) – Norma di Regolamento (introdotta dal DPR. 379/2001 poi inserita nel testo coordinato DPR 380)
Testo in azzurro – Norma ripresa integralmente dal testo previgente abrogato
Testo – Norma eliminata rispetto al testo
previgente abrogato
barrato corsivo
Testo sottolineato – Norma non contenuta nel testo previgente abrogato
Testo
– Norma eliminata col d.lgs. n. 301 del 2002grassetto barrato corsivo
Testo grassetto sottolineato – Norma introdotta col d.lgs. n. 301 del 2002
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l��installazione
di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l��installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20%
del volume dell��edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2.
Le definizioni di cui al comma
1 prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi. Resta
ferma la definizione di restauro prevista dall��articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.del
presente articolo
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31. Definizione degli interventi (implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001)
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cos�� definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonch�� per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unit�� immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalit�� mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi
3. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1�� giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
(Coordinamento e modifiche all��articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "singola concessione" sono sostituite dalle seguenti: "singolo permesso di costruire".
2. Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e' abrogato.
3. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative" sono sostituite dalle seguenti: "dei permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivita' relativi", e le parole: "Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e' subordinato" sono sostituite dalle parole: "Negli altri casi il rilascio dei permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivita' e' subordinato".
4. Al comma 7, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita'".
5. Al comma 8, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita'".
6. Al comma
9, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, le parole: "nella concessione o autorizzazione
edilizia" sono sostituite dalle parole: "nel permesso di costruire
o nella denuncia
di inizio attivita' presentata".presentazione
di
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Art. 26 – Testo coordinato col d.d.l.r.
(Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari)
[1] Il
Piano Regolatore individua:
a) le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:
1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;
2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilita' idrica e di energia elettrica;
b) le aree di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilita' interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;
c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonche' per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;
d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perche' inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;
e) gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3�� comma;
f) le aree e gli edifici da riservare alle attivit�� commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, nonch�� gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.
[2] Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le
modalita' di intervento, individuando quelle per le quali e' prescritta
la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle
in cui e' ammesso l'intervento diretto con singolo permesso di costruire. singola
concessione
In questo secondo caso il piano dovra' chiaramente specificare:
a) la viabilita' di transito e di penetrazione interna, nonche' le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;
b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
c) le fasce di protezione antinquinamento;
d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonche' le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.
[3] Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi
od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attivita'
produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo
impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio
dello stesso Comune o di altri Comuni, oltreche' il riutilizzo per altre
destinazioni d'uso delle aree dismesse, il Piano Regolatore definisce
quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento.
[4] Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati
e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di
durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso
sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie.
(soppresso dal d.d.l.
D.D.L.) [5] In ogni
caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi
impianti industriali, che prevedano piu' di 200 addetti o l'occupazione
di aree per una superficie eccedente i 40.000 metri quadrati, e' subordinato
alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformita' alle direttive
del piano di sviluppo regionale e del Piano Territoriale.
[6] Il
rilascio dei
permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivit��
relativi all'insediamento
delle attivit�� commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino
a mq 1.500 nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a
mq 2.500 negli altri Comuni �� contestuale al rilascio dell'autorizzazione
commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purch�� la superficie lorda
di pavimento non sia superiore a mq 4.000. delle
concessioni ed autorizzazioni edilizie relativeNegli altri casi il rilascio dei permessi
di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivit��
�� subordinato alle
norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.
Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie
�� subordinato
[7] Nel caso di insediamenti di attivit�� commerciali al dettaglio con
superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio del permesso di
costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivit�� �� subordinato alla
stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo
49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione
�� rilasciata in conformit�� agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo
3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in
attuazione del d.lgs. 114/1998. il rilascio della concessione
o autorizzazione edilizia
[8] Nel caso di insediamenti di attivit�� commerciali al dettaglio con
superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000,
il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di denuncia
di inizio attivit�� ��
subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo
ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione �� rilasciata
in conformit�� agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della
legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione
del d.lgs. 114/1998.
il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
[9] Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nel permesso di costruire o nella nella concessione o autorizzazione
edilizia
denuncia di inizio attivit�� presentata, nella
convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento,
sono precisate: presentazione
di
a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento
commerciale;
b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive
limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
c) le superfici a magazzino e deposito;
d) le superfici destinate alle attivit�� accessorie;
e) le superfici destinate ad altre attivit��, ad esempio artigianali,
di servizio;
f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici)
a norma dell'articolo 21;
g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti
dai citati indirizzi e criteri;
h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni
in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate, nonch�� modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico
e scarico merci, nonch�� ogni altro ulteriore elemento previsto dai
citati indirizzi e criteri.
[10] Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000,
nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni
che risolvono i problemi di impatto con la viabilit�� e deve essere
definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.
[11] L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o
la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta
l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione
o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo
solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie
utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi
ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo.
(Sostituzione dell��articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 48 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
�� Art. 48. (Attivit�� edilizia libera)
1. Salvo diverse disposizioni previste da leggi regionali di settore, in conformit�� a quanto stabilito dal Testo Unico dell��edilizia, sono eseguiti senza titolo edilizio:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all��eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell��edificio;
c) le opere temporanee per attivit�� di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
2. Non sono inoltre necessari n�� permesso di costruire, n�� denuncia di inizio attivit��:
a) per i mutamenti
di destinazione d'uso degli
immobili di
singole unit�� immobiliari
non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di
attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi; relativi ad
(vedere commento combinato con la l.r. 19/99)
b) per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole, fermo restando l��obbligo di munirsi della sola preventiva autorizzazione paesistica nei casi richiesti dal Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490.��;
c) per gli interventi di cui alla Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. ��Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.��, rubricati all��art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione), lett. c) i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualit�� di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualit�� di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione. (comma che si propone di aggiungere a precisazione ed in coordimanento con la L.R. 45/89 in modo da fugare ogni dubbio che tali attivit�� escluse dalla LR 45 siano in effetti escluse anche dalla 56/77)
articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001
1. Salvo pi�� restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
(Sostituzione dell��articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
L��articolo 49 della l.r. 56/1977, e sue successive modificazioni ed integrazioni �� abrogato e sostituito dal seguente:
�� Art. 49. (Permesso di costruire)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione, che comprendono, oltre agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio eccedenti la ristrutturazione edilizia:
a.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l��ampliamento di quelli esistenti all��esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera a.6);
a.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
a.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
a.4) l��installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
a.5) l��installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
a.6) gli interventi pertinenziali
che le norme degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20 per cento del volume dell��edificio principale ovvero
gli interventi diversi dalla semplice realizzazione di muretti, recinzioni,
opere di sostegno e contenimento (di altezza inferiore a tre metri),
scavi e reinterri, pavimentazioni esterne (di superficie non superiore
al 20 per cento della superficie coperta dell��edificio principale),
pozzi per uso domestico (visto che
i pozzi per uso idropotabile – di sfruttamento delle falde acquifere
– sono stati annoverati tra gli interventi soggetti a permesso
di costruire col nuovo art. 49 LR 56 n.d.r.), cisterne, rampe,
insegne, (dehors, chioschi, tali
interventi sono elencati – anche se non condivisi
– in quanto alcuni Comuni li hanno disciplinati con regolamenti specifici
e, gi�� in precedeza, non li consideravano soggetti a concessione o
autorizzazione edilizia n.d.r.)
piscine ed impianti sportivi privati non comportanti la realizzazione
di volumi, le demolizioni non accompagnate da riedificazione;a
a.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all��aperto, ove comportino l��esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
dall��articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l��installazione di
torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l��installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli
interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico
delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell��edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia classificati di tipo d1) al comma 3 dell��articolo 13, o che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee di tipo A, o nelle aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dell��articolo 24, comportino mutamenti della destinazione d��uso;
c) gli interventi di sostituzione edilizia;
dall��articolo 10 del d.P.R. n. 380 del 2001
d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Sono inoltre subordinati a permesso di costruire:
a) i mutamenti di destinazione d'uso disciplinati al comma 1, articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo");
b) gli interventi di recupero disciplinati dalla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21, (Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti);
c) gli interventi di recupero disciplinati dalla legge regionale 29 aprile 2003, n. 9, (Norme per il recupero funzionale dei rustici);
d) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere.
3. Nozione, caratteristiche, presupposti, validita', regime contributivo e procedimento per il rilascio del permesso di costruire, sono disciplinati dal titolo II, capo II del Testo unico dell'edilizia, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge.
4. Il permesso di costruire, in casi di particolare complessita' degli interventi previsti, che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, puo' essere subordinato alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalita', requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.
5. Le condizioni apposte dal comune al permesso di costruire devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale.
6. Il comune che ha percepito il contributo di costruzione, se il permesso di costruire per qualunque motivo non e' utilizzato, e' tenuto a restituirlo all'avente diritto entro 60 giorni da quando gliene e' fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notifica; trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale.
7. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
8. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilita' o con la sua autodichiarazione.
9. Il rilascio del permesso di costruire relativo alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano regolatore generale sono definiti di interesse storico-artistico, e' subordinato al parere vincolante della commissione regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi degli articoli 23 e 151 del d. lgs. 490/1999.
10. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia classificati di tipo d1) all'articolo 13, comma 3, quelli di sostituzione edilizia e quelli disciplinati dalle ll. rr. 21/1998 e 9/2003;
b) gli interventi di sostituzione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l'approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti;
c) gli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale.
11. La dichiarazione prevista al comma 10, lettere b) e c) del comma precedente deve comunque essere assunta dal competente organo comunale entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati ad operare con Denuncia di inizio attivit��; in mancanza si prescinde dall��atto di ricognizione purch�� il progetto di costruzione sia accompagnato da relazione tecnica nella quale sia asseverata l��esistenza delle caratteristiche sopra menzionate. ��
(Sostituzione dell��articolo 50 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 50 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 50. (Poteri sostitutivi su richieste di permesso di costruire o su piani attuativi di iniziativa privata)
1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 20 del Testo unico dell'Edilizia per il rilascio del permesso di costruire senza che l'autorita' competente si sia pronunciata, l'interessato, esperite infruttuosamente le procedure stabilite all'articolo 21 del Testo unico dell'Edilizia, puo' inoltrare istanza alla Giunta regionale per la nomina di un commissario "ad acta".
2. La facolta' di inoltrare l'istanza deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla decorrenza del termine previsto dall'articolo 20 del Testo unico dell'Edilizia, e deve contenere la documentazione relativa all'infruttuoso esperimento delle procedure previste dall'articolo 21 del Testo unico dell'Edilizia.
3. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessorato competente invita l'autorita' comunale a trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di permesso di costruire.
4. La Giunta regionale, persistendo il silenzio, provvede con deliberazione alla nomina di un commissario che, pena il formarsi del silenzio rifiuto, decide sulla domanda di permesso di costruire nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Entro un anno dall'infruttuoso decorso dei termini previsti dall'articolo 22, commi 1, 2 e 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), per l'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, e' facolta' dell'interessato inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale, che nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessorato competente invita l'autorita' comunale a trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sul procedimento di esame del piano attuativo.
6. La Giunta regionale, persistendo il silenzio, provvede con deliberazione alla nomina di un commissario che, pena il formarsi del silenzio rifiuto, decide sull'approvazione del piano attuativo nel termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario "ad acta" sono a carico del comune inadempiente.".
(Sostituzione dell��articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
L��articolo 56 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni �� sostituito dal seguente:
��Art. 56. (Denuncia di inizio attivit��)
1. Sono obbligatoriamente realizzabili con denuncia di inizio attivit�� (DIA) gli interventi edilizi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e adottati, e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a permesso di costruire. Per tali interventi non �� consentito richiedere il permesso di costruire. (Alternativa 1 inizio) Per tutti gli altri interventi previsti dal presente articolo �� fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire. (Alternativa 1 Fine)
2. (Alternativa 2 inizio) Fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire (Alternativa 2 Fine valutare quale delle due alternative rende pi�� chiaro il concetto ritenendo che comunque entranbe non lascino spazio a dubbi n.d.r.) sono altres�� realizzabili mediante denuncia di inizio attivit��, senza attendere alcun termine per l'inizio dei lavori e purche' presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3. Per la disciplina della denuncia di inizio attivita' si applicano le disposizioni del titolo II, capo III del Testo unico dell'edilizia, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge.
4. La DIA e' gratuita, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 49, comma 10 e della ristrutturazione edilizia anche di tipo A). In tali casi il calcolo del contributo commisurato alla quota afferente agli oneri di urbanizzazione ed a quella afferente il costo di costruzione deve essere allegato alla denuncia di inizio attivita': il pagamento dei primi va effettuato prima dell'inizio dei lavori, salva la richiesta di rateizzazione, ed il pagamento del secondo va effettuato in corso d'opera, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa.
5. Nei casi di cui all'articolo 49, comma 10, la denuncia di inizio attivita' deve essere corredata dall'indicazione del direttore dei lavori.
6. Il competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita', provvede:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto ed asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo o dall'articolo 49, comma 10;
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo allegato alla denuncia. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il competente ufficio comunale provvede a richiedere l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento degli atti necessari.
7. I comuni stabiliscono adeguate modalita' di controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attivita' e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione, o ultimata, a quanto asseverato dal professionista abilitato.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il rilascio del relativo parere deve intervenire entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale richiede alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari. Nel caso di inutile decorrenza del termine di 60 giorni per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi.
10. Nei casi
di cui ai commi 8 e 9, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico
- ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla
Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone
per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. In
tali casi �� comunque fatto salvo il potere di
annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, esercitabile entro il termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.". L'inizio
dei lavori e' comunque subordinato al mancato
Art. 8.
(Sostituzione dell��articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 58 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 58. (Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione dei piani territoriali e dei progetti territoriali operativi, e fino alla loro approvazione, nei comuni interessati, l'autorita' preposta al rilascio dei permessi di costruire sospende ogni determinazione sulle istanze che siano in contrasto con le norme specificatamente individuate negli stessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
2. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma, l'autorita' preposta al rilascio dei permessi di costruire, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze per qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani. Parimenti l'autorita' preposta al rilascio dei permessi di costruire sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal consorzio o dalla comunita' montana ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 5.
3. Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al comma 2, la competente autorita' comunale notifica agli aventi titolo la sospensione dei permessi di costruire precedentemente rilasciati e in contrasto e, analogamente, delle DIA presentate da almeno trenta giorni, salvo che sia gia' stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'articolo 49, comma 7.
4. Ove il comune non provveda all'adozione del Piano regolatore generale nei tempi previsti dall'articolo 15, comma 7, e la Giunta regionale applichi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 15, comma 20, si applicano le misure di salvaguardia sullo strumento adottato dalla Giunta fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma.
5. La Giunta regionale, su richiesta del comune o per iniziativa diretta, puo', con provvedimento motivato da notificare all'interessato, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprieta' private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.
6. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9, 9 bis e 25, comma 6, e le sospensioni di cui al comma 5 non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.
7. I provvedimenti sospensivi previsti dai commi 1, 2 e 5 si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani territoriali o del Progetto territoriale operativo, nonche' degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.".
(Sostituzione dell��articolo 60 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 60 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 60. (Diritto di accesso e controllo partecipativo)
1. Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande dei permessi di costruire, dei permessi di costruire rilasciati e delle denuncie di inizio attivita'.
2. Chiunque puo' prendere visione, presso gli uffici comunali, dei predetti registri, nonche' di tutti gli atti delle pratiche edilizie, compresi domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese e con le modalita' stabilite da eventuali regolamenti comunali.
3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, comma 4, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
4. Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, puo' sollecitare gli interventi di vigilanza degli uffici comunali e regionali.
5. Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale puo' presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso i permessi di costruire o le denuncie d'inizio attivita', con le procedure e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
(Sostituzione dell��articolo 63 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 63 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 63. (Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia e sanzioni per mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione)
1. In materia di vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia, responsabilita' e relative sanzioni, sanzioni per mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione, si applicano le disposizioni dei capi I e II del titolo IV del Testo unico dell'edilizia.
2. In caso di DIA onerosa il termine di decorrenza per il ritardato od omesso versamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 42 del Testo unico dell'edilizia, va computato a partire dalla data di inizio dei lavori per gli importi calcolati ed allegati alla DIA , mentre va computato a partire dalla scadenza dei termini indicati dal comune per gli importi eccedenti eventualmente richiesti successivamente.".
(abrogazione di articoli della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Gli articoli 59, 61, 62, 64, 66, 67 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.
(Modifica a sanzioni)
1. All'articolo 69 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere a), b), c), f), g) ed h) del comma 1 sono abrogate;
b) alla lettera e) del comma 1, le parole: "per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde," sono soppresse;
c) al comma 2 sono abrogate le seguenti proposizioni:
"- per la lettera a) ad una somma pari al 50 per cento delle opere eseguite;
- per la lettera b) ad una somma pari al 50 per cento del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
- per la lettera c) ad una somma pari all'80 per cento del valore delle strade realizzate;
- per la lettera g) ad una somma pari al 10 per cento del valore dell'edificio su cui e' impedita la vigilanza;
- per la lettera h) ad una somma pari al 50 per cento del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli".
(Coordinamento di norme nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "e' fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente" sono sostituite dalle parole: "e' vietato rilasciare ogni permesso di costruire e presentare denuncie di inizio attivita' concernenti".
2. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "a concessione singola" sono sostituite dalle parole: "con il solo permesso di costruire".
3. All'articolo 25 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:" sono sostituite dalle parole: "I permessi di costruire per l'edificazione delle residenze rurali sono rilasciati:";
b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Tutti gli altri permessi di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciati ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.";
c) al comma 7, le parole: "della concessione per gli interventi edificatori" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire";
d) al comma 8, la parola: "concessionario" e' sostituita dalle parole: "titolare del permesso di costruire";
e) al comma 11, le parole: "concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione." sono sostituite dalle parole: "titolare del permesso di costruire, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcun permesso.";
f) al comma 18, le parole: "di concessione," sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire,".
4. Al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o della autorizzazione da parte del Sindaco" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita'".
5. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco" sono sostituite dalle parole: "al permesso di costruire o alla presentazione di denuncia di inizio attivita',".
6. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole "la concessione e' subordinata" sono sostituite dalle parole: "il permesso di costruire e' subordinato".
7. Al comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, e' subordinato" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita' sono subordinati".
8. Al comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o dell'autorizzazione non e' subordinato" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita' non sono subordinati".
9. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o dell'autorizzazione non e' inoltre subordinato" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita' non sono inoltre subordinati".
10. Al numero 1) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "singola concessione" sono sostituite dalle parole: "singolo permesso di costruire".
11. Al numero 3) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "per la concessione gratuita ai sensi dell'articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10," sono sostituite dalle parole: "per il permesso di costruire gratuito ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico dell'edilizia,".
12. Al numero 5) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "concessione" e' sostituita dalle parole: "permesso di costruire".
13. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "singola concessione" sono sostituite dalle parole: "singolo permesso di costruire".
14. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 56/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "concessione" e' sostituita dalle parole: "permesso di costruire".
15. Al comma 2 dell'articolo 41 bis, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire".
16. Al comma 8 dell'articolo 41 bis della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il concessionario" sono sostituite dalle parole: "il titolare del permesso di costruire".
17. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire".
18. Al comma 6 dell'articolo 42 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "le concessioni ed autorizzazioni previste" sono sostituite dalle parole: "i permessi di costruire e le denuncie di inizio attivita' previsti", ed e' soppressa la frase: "Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al 5. comma del successivo articolo 56 e dal primo al quinto comma e dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94".
19. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alle concessioni onerose" sono sostituite dalle parole: "ai permessi di costruire onerosi".
20. Ala lettera b) del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "da parte del concessionario" sono sostituite dalle parole: "da parte del titolare del permesso di costruire" e le parole: "direttamente dal concessionario" sono sostituite dalle parole: "direttamente dal titolare del permesso di costruire".
21. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la concessione relativa" sono sostituite dalle parole: "il permesso di costruire relativo".
22. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "da parte del concessionario" sono sostituite dalle parole: "da parte del titolare del permesso di costruire".
23. Al comma 6 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire".
24. Nella rubrica dell'articolo 54 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "Concessioni" e' sostituita dalle parole: "Permessi di costruire".
25. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "previa concessione" sono sostituite dalle parole: "previo permesso di costruire".
26. Nella rubrica dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di concessione e di autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "di permesso di costruire e di denuncia di inizio attivita'".
27. Al comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o della autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita'".
28. Al comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o della autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita'".
29. Al comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole: "rilascio di permessi di costruire o la presentazione di denuncie di inizio attivita'".
30. Al comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole: "rilasciare permessi di costruire e possono essere presentate denuncie di inizio attivita'".
31. Al comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "rilasciare concessioni o autorizzazioni" sono sostituite dalle parole: "rilasciare permessi di costruire e possono essere presentate denuncie di inizio attivita'".
32. Alla lettera c1) del comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "le relative concessioni possono essere rilasciate" sono sostituite dalle parole: "i relativi permessi di costruire possono essere rilasciati".
33. Alla lettera c3) del comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la concessione" sono sostituite dalle parole: "il permesso di costruire".
34. Al comma 9 dell''articolo 91 bis della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alle concessioni relative" sono sostituite dalle parole: "ai permessi di costruire relativi".
35. Al comma 2 dell'articolo 91 quater, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni ed autorizzazioni" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivita'".
36. Al comma 3 dell'articolo 91 octies, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "I Sindaci" sono sostituite dalle parole: "L'autorita' comunale"; e le parole: "delle concessioni e autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire e nella presentazione di denuncie di inizio attivita',".
(Coordinamento di norme nella legge regionale 25 aprile 1984, n. 23)
1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 25 aprile 1984, n. 23, (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 15.000 volt), le parole: "deve essere richiesta la concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "deve essere richiesto il permesso di costruire" e le parole: "di cui all'articolo 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 17, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
(Coordinamento di norme nella legge regionale 3 aprile 1989, n. 20)
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), e' sostituito dal seguente:
"2. Fatti salvi i disposti degli articoli 11, 12, 13 e 13 bis, il permesso di costruire o la denuncia di inizio attivita' hanno effetti solo in presenza di autorizzazione regionale.".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 20/1989, le parole: "dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle parole: " dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490".
3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/1989, le parole: "dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle parole: "dalla competente autorita' comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nel d. lgs. 490/1999".
4. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 20/1989, le parole: "del 5�� comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431" sono sostituite dalle parole: "dall'articolo 151, comma 5 del d. lgs. 490/1999". (aggiungere)
5. Il comma 4. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��4. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi di cui all art. 13 comporta:
a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell' art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 258,00;
b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a €. 516,00;
c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00;
d) per le opere di cui all'art. 13bis, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00.��
6. Il comma 5. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��5. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 5.164,00.��
(Coordinamento di norme nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ��Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)��
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/1999, le parole: "del Consiglio regionale." sono sostituite dalle parole: "della Giunta regionale".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 19/1999, le parole: "e' effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimita';" sono sostituite dalle parole: "e' effettuata con deliberazione del consiglio comunale;".
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/1999, le parole: "eletti dal consiglio comunale."sono sostituite dalle parole: "nominati dal competente organo comunale".
4. Il comma 5 dell'articolo 4, della l.r. 19/1999, e' sostituito dal seguente:
"5. La commissione edilizia esprime pareri preventivi sulle istanze per il rilascio di permessi di costruire, di loro varianti, sui provvedimenti di annullamento degli stessi, sulle denunce di inizio attivita' nei casi di cui all'articolo 49, comma 10, della l.r. 56/1977. E' facolta' dei comuni disciplinare l'obbligatorieta' della richiesta del parere della commissione edilizia sulle denunce d'inizio attivita' nei casi di cui all'articolo 56, comma 1, della l.r. 56/1977, ferma l'obbligatorieta' della richiesta alla commissione edilizia integrata di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, nei casi di immobili vincolati.".
5. Al comma 1 dell'articolo 7, della l.r. 19/1999, dopo le parole: "e' quella stabilita" sono inserite le seguenti: "dal permesso di costruire,".
6. Al comma 1 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, le parole: "subordinato a concessione" sono sostituite dalle parole: "subordinato a permesso di costruire".
7. Al comma 2 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, le parole: "ad autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "a denuncia di inizio attivita'".
8. Il comma 3 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, e' sostituito dal seguente:
"3. La denuncia di inizio attivita' per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) ha efficacia solo dopo l'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente alla tutela del bene vincolato.".
9. Il comma 4 �� abrogato;
10.
Il comma 5 �� sostituito dal seguente ��I mutamenti delle destinazioni
d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi (pleonastico) nei casi in cui si verifichi il passaggio
dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1. Nei casi previsti
dall'articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 e successive
modificazioni e integrazioni, si provveder�� al pagamento degli oneri
di urbanizzazione mediante presentazione di richiesta di determinazione
da rivolgere allo sportello unico per l��edilizia, ovvero, mediante
autodeterminazione soggetta a controllo nei successivi 30 gg..��.solo
Art. 8.
(Mutamenti delle destinazioni d'uso)
1. Costituisce
mutamento di destinazione d'uso,
subordinato a permesso di costruire, il passaggio, anche senza opere
edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie: subordinato a concessione
a) destinazioni residenziali;
b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
c) destinazioni commerciali;
d) destinazioni turistico-ricettive;
e) destinazioni direzionali;
f) destinazioni agricole.
2. I comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dell'articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, possono individuare, all'interno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso, da subordinare ad autorizzazione.
3.
L'istanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia, si intende accolta qualora l'autorita' comunale non si pronunci
entro novanta giorni dalla presentazione. Il silenzio assenso non si
forma per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle
leggi 1�� giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico
o storico) e 29 giugno 1939, n. 1497(Protezione
delle bellezze naturali), e successive modifiche ed integrazioni.
3. La denuncia di inizio attivit�� per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) ha efficacia solo dopo l��acquisizione dell��autorizzazione rilasciata dall��Autorit�� competente alla tutela del bene vincolato.
4.
E' fatta salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dell'articolo
48 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 44 della legge
regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
(da abrogare)4.
È fatta salva la prescrizione dell'articolo 48, comma 2 lettera a)
della l.r. 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
5. I mutamenti
delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi (pleonastico) nei casi in cui si verifichi il passaggio
dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1. Nei casi previsti
dall'articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 e successive
modificazioni e integrazioni, si provveder�� al pagamento degli oneri
di urbanizzazione mediante presentazione di richiesta di determinazione
da rivolgere allo sportello unico per l��edilizia, ovvero, mediante
autodeterminazione soggetta a controllo nei successivi 30 gg..solo
6. L'onerosita' e' commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario e' tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.
(Coordinamento di norme nelle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 ��Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti�� e 29 aprile 2003, n. 9 ��Norme per il recupero funzionale dei rustici��)
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21, le parole: "il recupero e' soggetto a concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il recupero e' soggetto a permesso di costruire".
2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 21/1998, le parole: "il rilascio della concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il rilascio del permesso di costruire".
3. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 21/1998, le parole: "il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione," sono sostituite dalle parole: "il richiedente del permesso di costruire provveda, contestualmente al rilascio del permesso di costruire,".
4. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 9, le parole: "concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "permesso di costruire".
5. Nella rubrica dell'articolo 5 della l.r. 9/2003, le parole: "di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "per il permesso di costruire".
6. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2003, le parole: "della concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: " del permesso di costruire".
7. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/2003, le parole: "il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione," sono sostituite dalle parole: "il richiedente del permesso di costruire provveda, contestualmente al rilascio del permesso di costruire,".
Art. 18.
(Norme transitorie e finali)
1. Sono fatti salvi gli adempimenti e i provvedimenti assunti dalla Regione in attuazione delle leggi coordinate dal Testo unico dell'edilizia, in particolare:
a) la disposizione dell'articolo 16, comma 4 del Testo unico dell'edilizia che chiede alla Regione di definire tabelle parametriche per l'applicazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire e' soddisfatta dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 179/CR - 4170 del 26 maggio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
b) la disposizione dell'articolo 18, comma 1 del Testo unico dell'edilizia che demanda alla Regione l'approvazione di una Convenzione - tipo e' soddisfatta dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 714 - 6794 del 21 giugno 1984;
c) gli adempimenti previsti all'articolo 10, commi 2 e 3 del Testo unico dell'edilizia, sono soddisfatti dall'articolo 8 della l.r. 19/1999;
d) l'individuazione di variazioni essenziali al progetto approvato, richiesta dall'articolo 32 del Testo unico dell'edilizia, e' soddisfatta dall'articolo 6 della l.r. 19/1999.
(Disapplicazione di norme statali)
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dall'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia.
2. Le ulteriori disposizioni di dettaglio legislative e regolamentari ivi previste si applicano cosi' come integrate e/o modificate dalle disposizioni della presente legge.
indice
Provincia di Torino
RIPARTIZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - POLITICHE AMBIENTALI
SPORTELLO UNICO PER L��EDILIZIA
Alla II^ Commissione Regionale
Prot. n. ������.
Via Alfieri n�� 15
del ���������� 10121 Torino
OGGETTO: Consultazioni ai sensi dell��art. 38 del Regolamento sul disegno di legge n.593 ��disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell��edilizia��.
A seguito della Comunicazione della II^ Commissione Regionale del 19/12/2003, pervenuta al Comune di Carmagnola in data 02/01/2004, protocollo generale n. 83 del 02/01/2004, esaminato il disegno di legge in oggetto si trasmettono le seguenti osservazioni.
Le osservazioni di merito.
Dall��esame del disegno di legge n.593 si rileva che permangono i contrasti fra le enunciazioni dell��articolo 48 della legge regionale 56/1977 con l��articolo 8 della legge regionale 19/1999.
In Particolare l��articolo 48 della L.R. 56/1977, modificato dal disegno di legge, recita:
�� art. 48 (attivit�� edilizia libera)
��������.
2. Non sono inoltre necessari ne�� permesso di costruire, ne�� denuncia di inizio attivit��:
a) per i mutamenti di destinazione d��uso degli immobili relativi ad unita�� non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G.C. e/o degli strumenti esecutivi��
Mentre l��articolo 8 della legge regionale 19/1999, modificato dal disegno di legge, recita:
��art. 8 (mutamenti delle destinazioni d��uso)
1. Costituisce mutamento di destinazione d'uso, subordinato a permesso di costruire, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) destinazioni residenziali;
b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
c) destinazioni commerciali;
d) destinazioni turistico-ricettive;
e) destinazioni direzionali;
f) destinazioni agricole.
2. I comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dell'articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, possono individuare, all'interno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso, da subordinare a denuncia di inizio attivit��.
����������..
4. E' fatta salva la prescrizione dell��art. 48, comma 2, lettera a) della l.r. 56/1977.
5. I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1.
6. L'onerosita' e' commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario e' tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.
Le conseguenze.
Non risulta univoca la lettura dell��articolo 48 della L.R 56/1977 combinato con l��articolo 8 della L.R. 19/1999.
Da un lato l��articolo 8 della L.R. 19/1999 elenca esattamente gli interventi che costituiscono ��mutamento di destinazione d��uso subordinato a permesso i costruire�� con il passaggio tra le diverse categorie edilizie;
Contestualmente al comma 5: ���� fatta salva la prescrizione dell��art. 48, comma 2 lettera a) della L.R. 56/1977�� e cio��:
�� 2. Non sono inoltre necessari ne�� permesso di costruire, ne�� denuncia di inizio attivit��:
a) per i mutamenti di destinazione d��uso degli immobili relativi ad unita�� non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G.C. e/o degli strumenti esecutivi��
Occorre considerare che i citati 700 metri cubi corrispondono a circa 230 metri quadrati.
Con questa situazione si possono verificare le seguenti conseguenze:
La proposta.
Alla luce di quanto sopra espresso si propone di subordinare alla denuncia di inizio attivit�� i ��mutamenti di destinazione d��uso degli immobili relativi a unit�� inferiori a 700 metri cubi��.
Con l��articolo 136 del D.P.R. 380/2001 �� stato abrogato il comma 4 dell��articolo 25 della L. 47/1985.
Tale articolo era un ostacolo alla modifica dell��articolo 48 della L.R. 56/1977 in quanto con sentenza n. 498 - anno 1993 - la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il primo comma dell'art. 48 "nella parte in cui richiede la concessione comunale per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili ivi indicati non connessi all'esecuzione di interventi edilizi", per effetto della norma di principio disposta dall'art. 25 della l. 47/1985.
Gli effetti.
La denuncia di inizio attivit�� pu�� snellire le procedure burocratiche in quanto si formalizza con una semplice ��denuncia�� della nuova attivit�� o destinazione d��uso dell��immobile.
Con la Denuncia di Inizio attivit�� risulta verificabile dai privati e dai Comuni la ��compatibilit�� con le norme di attuazione del P.R.G.C. e/o degli strumenti esecutivi�� (ai sensi del comma 2 art. 48 L.R. 56/1977).
Nel caso di mutamento di destinazione d��uso tra le diverse categorie (art. 8 comma 1 L.R. 19/1999) con la Denuncia di Inizio Attivit�� risultano verificabili i vari adempimenti relativi alle diverse categorie, come ad esempio gli adempimenti in materia igienico-sanitaria, in materia di sicurezza, in materia di oneri di urbanizzazione, in materia di parcheggi pubblici o pertinenziali, in materia di barriere architettoniche, l��accatastamento degli edifici, l��agibilit�� dei locali .
Nel caso di ��mutamenti di destinazione d��uso onerosi�� (ai sensi del comma 5, art. 8 della L.R. 19/1999) con la denuncia di inizio attivit�� sostitutiva del Permesso di Costruire (art. 22, commi 3 e 4 del D.P.R. 380/2001) sono applicabili e verificabili le compensazioni economiche dovute per il passaggio tra le diverse destinazioni d��uso.
A seguito di quanto sopra il mutamento di destinazione d��uso senza un provvedimento autorizzativo (D.I.A.), o senza gli adempimenti tecnici relativi alla nuova destinazione, o con il mancato il versamento degli oneri di urbanizzazione dovuti, pu�� essere sanzionabile ai sensi dell��articolo 27 e 37 del T.U.E., D.P.R. 380/2001.
Il mutamento di destinazione d��uso subordinato a denuncia di inizio attivit�� non consente pertanto di raggirare l��applicazione degli oneri di urbanizzazione dovuti e/o l��applicazione degli specifici adempimenti tecnici relativi alla nuova destinazione d��uso.
Le presenti osservazioni sono finalizzate a dare il proprio contributo alla stesura del disegno di legge adeguato alle esigente ed alle aspettative dei cittadini e dei comuni del Piemonte.
Cordiali saluti.
Direttore di Ripartizione Urbanistica,
Edilizia Privata e Politiche Ambientali
Geom. Piero ROBIOLA
Assessore all��Urbanistica
e Commercio
Dott. Giuseppe BERTERO
indice
UFFICIO TECNICO
Prot. n�� 462 del 20-01-2004 | Dal Municipio, 20-01-2004 |
Alla | REGIONE PIEMONTE
2�� Commissione Consiliare Palazzo Lascaris Via Alfieri n�� 15 10121 - TORINO (TO) |
Oggetto: - Disegno di legge regionale n�� 593 "Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell'Edilizia" - Consultazioni ai sensi dell'art. 38 del Regolamento - Osservazioni e proposte.
Con riferimento alla nota regionale in data 19-12-2003, prot. CR n�� 42209 ed al disegno di legge regionale n�� 593 "Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell'Edilizia", a titolo collaborativo ed al fine di una migliore definizione di alcuni disposti della legge in itinere, si formulano le seguenti osservazioni e proposte:
riferimento all'art. 4
nel nuovo testo dell'art. 48 della l.r. 56/1977, al comma 2, lettera a), si ritiene opportuno:
- specificare che i mutamenti di destinazione d'uso liberalizzati devono avvenire in assenza di opere edilizie subordinate al conseguimento di titolo abilitativo;
- definire con maggior chiarezza la natura e/o consistenza dell'unit�� posta in relazione agli immobili, onde evitare interpretazioni ed applicazioni disomogenee nonch�� istanze incoerenti; il riferimento potrebbe essere, ad esempio, l'unit�� immobiliare catastale;
riferimento all'art. 5
- il nuovo testo dell'art. 49 della l.r. 56/1977, al comma 1, lettera a4), subordina al conseguimento del permesso di costruire "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione", conformemente ai disposti del Testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 06-06-2001 n�� 380;
- il Decreto Legislativo 01-08-2003, n�� 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", art. 86 e seguenti, prevede, invece, che tali impianti e strutture siano "autorizzati" e che sia sufficiente la denuncia di inizio attivit�� per impianti a bassa potenza;
- si propone la riformulazione della norma regionale, con assoggettamento a D.I.A. degli impianti e strutture;
riferimento all'art. 9
- il nuovo testo dell'art. 60 della l.r. 56/1977, al comma 2, prevede che chiunque possa prendere visione di tutti gli atti delle pratiche edilizie ed ottenerne copia;
- la formulazione della norma pare estendere il diritto di accesso agli atti amministrativi in modo generalizzato e privo di interesse specifico, mentre, ai sensi dell'art. 22 della legge 07-08-1990 n�� 241, �� limitato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
- al fine di evitare interpretazioni incongruenti e prese di posizione conflittuali tra l'utenza e l'amministrazione comunale, si propone di riformulare la norma in maggior coerenza ai disposti della legge n�� 241/90 oppure operare un semplice rinvio alle norme di legge vigenti e dei regolamenti comunali adottati, nella specifica materia.
Distinti saluti
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
GILONE Geom. Enrico |
indice
CITTA�� DI PINEROLOProvincia di Torino
Prot. n. 5/FF/do Pinerolo,
Oggetto: Disegno di Legge n. 593 ��Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell��Edilizia��.
Al Presidente della II�� Commissione
Avv. Roberto COTA
Palazzo Lascaris
Via Alfieri 15
10121 TORINO
In relazione alla Vs. nota pari oggetto, rif. pr. 2496/7 pervenuta il 31/12/2003 si esprimono le seguenti osservazioni:
Cordiali saluti.
L��ASSESSORE ALL��URBANISTICA
(Flavio Fantone)
COMUNE DI QUATTORDIO
c.a.p. 15028
OSSERVAZIONI E PROPOSTE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N�� 593
Per facilitare la lettura dei punti individuati, le note di seguito trascritte sono state distinte in quattro parti. Le prime due riportano possibili spunti di discussione, le restanti sono una semplice elencazione di imprecisioni che prima della stesura definitiva sarebbero state senz��altro corrette ma, avendole individuate, poco costava indicarle.
Di seguito sono elencate le quattro parti:
Parte 1
Il Testo Unico fa spesso riferimento all��Ufficio tecnico della Regione per alcuni adempimenti in merito agli argomenti indicati. Mentre per la normativa antisismica pu�� esistere un riferimento nel servizio geologico, per la normativa sulle strutture i Comuni, una volta individuati casi di irregolarit�� dovrebbero segnalarli all��Ufficio Tecnico Regionale il quale, ad oggi, non parrebbe ancora individuato. Si propone di inserire al disegno di legge un ulteriore articolo che modifichi ed integri l��art. 68 della L.R. 44/2000.
E�� noto che per l��edificazione in zona agricola occorre presentare l��atto di impegno che deve anche essere trascritto presso il Servizio di pubblicit�� immobiliare dell��Agenzia del Territorio (gi�� Conservatoria RR.II.). Inoltre le aree la cui cubatura �� stata utilizzata a fini edificatori utilizzate sono destinate a ��non aedificandi�� e sono evidenziate su mappe catastali��.
Nei casi in cui un��azienda utilizzi terreni situati in Comuni diversi da quello nel quale l��intervento edificatorio �� realizzato, �� possibile che tali terreni vengano destinati a ��non aedificandi�� senza che il Comune nel quali i terreni stessi sono ubicati ne vengano a conoscenza. La trascrizione presso la ��Conservatoria�� non basta a rendere noto al Comune interessato la condizione di tali terreni, sarebbe opportuno inserire un obbligo di notifica dell��avvenuto impegno anche al Comune ( o ai Comuni) nel quale i terreni utilizzati per interventi edificatori sono censiti.
Se si conviene con la tesi sopra riportata occorre modificare anche l��art. 60 della L.R. 56/77, comma 3.
L��art. 24 della L.R. 56/77 intende, tra i vari obiettivi che si pone, tutelare gli edifici di qualche interesse. In particolare utilizza differenti aggettivi per qualificare tali edifici con il rischio che la scarsa precisione causi o eccessiva rigidit�� valutativa oppure, al contrario, una scarsa opera di tutela, secondo l��interpretazione che viene data di volta in volta all��intervento e/o all��edificio. Analogamente avviene circa le funzioni della Commissione ex art. 91 bis, il ricorso alla quale �� obbligatorio solo nel caso di richiesta di permesso di costruire. A parere dello scrivente sarebbe opportuno prevedere una pi�� puntuale descrizione delle casistiche e delle procedure da adottare. In particolare parrebbe opportuno tanto consentire una maggior libert�� negli interventi di recupero all��interno di edifici che, pur non essendo vincolati ai sensi del D. Lgvo 490/99, presentano caratteristiche degne di tutela, quanto prevedere il parere vincolante della Commissione ex art. 91 bis anche per interventi che pur assoggettabili a sola DIA (es. apertura o modifica di aperture in prospetti prospicienti spazi pubblici��) non sarebbero di competenza della citata Commissione. In tali ultimi �� necessario assentire gli interventi solo attraverso il permesso di costruire poich�� tale procedura consentirebbe di ottenere il necessario parere della Commissione edilizia da inviare alla sezione provinciale per la tutela dei BB.CC.AA.
Con la modifica alla Legge Regionale 56/77, in particolare per l��introduzione dei nuovi titoli abilitativi, si impone una contestuale revisione dei Regolamenti edilizi e della modulistica ad essi allegata. Si ravvisa l��opportunit�� di stendere un nuovo testo ��tipo�� che i Comuni potranno approvare con le procedure gi�� previste dalla Legge Regionale 19/99.
Entrando nel merito delle definizioni dei parametri edilizi si intende portare l��attenzione sulla ��volumetria�� la quale deriva dall��applicazione dell��altezza alla superficie utile lorda.
Si �� notato che nelle nuove definizioni degli interventi edilizi (a proposito, occorrerebbe integrare la Circolare 5/SG/URB del 27.04.1984!), inserite nell��art. 13 della L.R. 56/77, si �� utilizzato il termine ��conformazione planovolumetrica�� che non ripete l��ambiguit�� del Testo Unico e della Legge Obiettivo allorquando citano la stessa ��volumetria����Tuttavia rimane ancora qualche incertezza tra il termine ��volumetria�� intesa come volume dell��edificio oppure come definita dai Regolamenti edilizi specialmente quando si fa riferimento ad immobili pre esistenti per incrementi volumetrici o per altre situazioni (es. L.R. 56/77 art. 25 comma 12; art. 49, comma 1, lettera a6 ecc��). Analogamente accade parlando di cubatura: spesso sono utilizzati come sinonimi mentre assumono differenti significati in funzione del contesto. Una simile ambiguit�� dovrebbe essere risolta per evitare le differenti interpretazioni possibili.
Parte 2
L.R. 56/77 art. 25, comma 11 modificato da ddl 593 art. 13, comma 3, lettera e)
L.R. 56/77 art. 68, rubrica e comma 2, modificato da ddl 593 art. 13, commi 26 e 27.
Si tratta di modifiche che sostituiscono le decadute denominazioni dei titoli abilitativi con le nuove: permesso di costruire e DIA. Nei due casi sopra citati sarebbe opportuno mantenere i vecchi termini accanto ai nuovi in quanto trattandosi di casi di mantenimento di un diritto previgente (art. 25 L.R. 56/77) o, al contrario di titoli gi�� rilasciati, potrebbe presentarsi il caso di annullare, anche fra otto o nove anni, una concessione o un'autorizzazione edilizia.
Addirittura, nel caso dell��art. 25, si potrebbe trattare addirittura di licenza edilizia.
L.R. 56/77 art. 41 bis, commi 2 e 8 modificati da ddl 593 art. 13, commi 15 e 16
Nel caso di piano di recupero, che probabilmente pu�� ricadere nei casi di cui all��art. 49, comma 10, l��intervento �� realizzabile sia con permesso che con DIA e quindi sarebbe opportuno che entrambi i titoli abilitativi venissero citati.
L.R. 56/77 art. 56 come sostituito dall��art. 7 del ddl 593
Il taglio dei boschi era soggetto alla autorizzazione edilizia. Nel nuovo testo non viene pi�� specificato quale sia il titolo necessario ma, all��art. 69 permane la misura della sanzione.
L.R. 56/77 art. 56, comma 4 come sostituito dall��art. 7 del ddl 593
Al comma 4 del nuovo testo dell��art. 56 si cita anche la ristrutturazione di tipo A). Tale definizione deriva dalla Circolare 5/SGURB del 27.04.1984. Si ritiene opportuno precisare cosa si intenda per tipo A) oppure inserire un' ulteriore categoria all��art. 13 (es. d3 ��.) oppure riportare nel testo di legge il riferimento alla precitata circolare o ancora dire semplicemente che �� una ristrutturazione che non causa incrementi di superficie o di volumi (a proposito: quali volumi ��..?).
Inoltre parrebbe opportuno ribadire che le ristrutturazioni possono essere non onerose nel caso previsto dall��art. 17, comma 3, lettera b) del T.U. di cui al D.P.R. 380/2001.
L.R. 56/77 art. 24, comma 13
Si ritiene che l��autorit�� competente all��emanazione dell��ordinanza di cui al comma 13 dell��art. 24 della L.R. 56/77 non sia pi�� il Sindaco.
L.R. 56/77 art. 56, comma 7 come sostituito dall��art. 7 del ddl 593
Oltre a quanto gi�� elencato al comma 7 si ritiene utile ribadire che l��asseverazione del professionista riguardi anche il rispetto della normativa urbanistica vigente.
L.R. 56/77 art. 63, comma 2 come sostituito dall��art. 10 del ddl 593
In merito al termine per la decorrenza del ritardato o mancato pagamento della quota di contributo occorre precisare se ci si dovr�� riferire alla data di effettivo inizio dei lavori o al 31�� giorno dalla presentazione della denuncia.
L.R. 56/77 art. 69 come modificato dall��art. 12 del ddl 593
Sarebbe opportuno modificare i vecchi importi in lire esprimendoli in euro.
Si confronti quanto sopra riportato a proposito del taglio dei boschi.
Alla lettera e) del comma 1 si prevede la soppressione di alcune parole riguardanti le discariche e l��irrazionale uso delle falde e si mantiene giustamente la sanzione per l��apertura dei pozzi (lasciando peraltro il termine autorizzazione senza affiancarlo al termine permesso di costruire). Si mantiene in vita per�� il caso di particolare danno che comporta una sanzione fino a due miliardi. Per un pozzo pare un po�� troppo!
Inoltre, secondo quanto previsto dall��art. 2, comma 3 della L.R. 03/07/1996 n�� 35 l��irrogazione delle sanzioni viene fatta dall��autorit�� comunale e non pi�� dal Presidente della Giunta Regionale quindi occorre modificare sia l��art. 69, comma 3 quanto l��art. 53, comma 3.
L.R. 23/84 art. 8 come modificato dall��art. 14 del ddl 593
Nel penultimo comma occorre sostituire il termine ��concessione edilizia�� con ��permesso di costruire��.
Parte 3
Riferimenti a norme gi�� abrogate
Negli articoli sotto riportati , come modificati dal ddl 593, si fa riferimento a norme abrogate:
Parte 4
Refusi e ��distorsioni sintattiche��
Geom. Monti dr Giovanni Battista
indice
COMUNE DI RACCONIGI
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 593
��DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DI LEGGI REGIONALI AL TESTO UNICO DELL��EDILIZIA��
OSSERVAZIONI – PROPOSTE U.T.C. DI RACCONIGI
Art. 1 – Scopo della Legge, abbreviazioni e sigle
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Art. 2 – Nuovi tipi di intervento
Art. 3 – Coordinamento e modifiche all��art. 26 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
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Art. 4 – Sostituzione dell��art. 48 della L.R, 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 5 – Sostituzione dell��art. 49 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Al pari degli interventi sopracitati, si ritiene che anche la trivellazione di pozzi (ad uso domestico o produttivo) debba rientrare nella D.I.A. obbligatoria, in quanto la stessa in passato era soggetta ad Autorizzazione Edilizia (art. 56 lettera e) della L.R. 56/1977).
Il comma 9, adattato, andrebbe inserito nel successivo art. 56 relativo alla Denuncia di Inizio Attivit��.
Art. 6 – Sostituzione dell��art. 50 della L.R. 05.12.1997, n. 56 e s.m.i.
Art. 7 – Sostituzione dell��art. 56 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 8 – Sostituzione dell��art. 58 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
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Art. 9 – Sostituzione dell��art. 60 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 10 – Sostituzione dell��art. 63 della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 11 – Abrogazione di articoli della L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 12 – Modifica a sanzioni
Art. 13 – Coordinamento delle norme nella L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 14 – Coordinamento di norme nella L.R. 25.04.1984, n. 23
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Art. 15 – Coordinamento di norme nella L.R. 03.04.1989, n. 20
Art. 16 – Coordinamento di norme nella L.R. 08.07.1999, n. 19
Si ritiene che questo passaggio oltre ad essere un notevole aggravio procedurale, non garantirebbe il rispetto delle tempistiche previste (30 giorni per la notifica dell��ordine di non effettuare l��intervento) e quindi conseguentemente sarebbe molto pericoloso, in quanto potrebbe ripercuotersi negativamente sull��Ufficio Tecnico Comunale, innescando possibili ricorsi dei privati.
Infine non si ritiene sia questo lo spirito con cui si �� pensato ad un allargamento delle fattispecie sottoposte a D.I.A. (snellimento-sborocratizzazione-responsabilizzazione).
Art. 17 – Coordinamento di norme nelle LL.RR. 06.08.1998, n. 21 e 29.04.2003, n. 9
Art. 18 – Norme transitorie e finali
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Art. 19 – Sostituzione norme statali
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SI RITIENE INOLTRE CHE:
Racconigi, 13.01.2004
IL TECNICO COMUNALE
(geom. Federico Sandrone)
/ag
indice
COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE
Prot. ___ Add��
Spett.le
Regione Piemonte
II Commissione
Via Alfieri n. 15
10121 TORINO
Oggetto: consultazioni ai sensi dell��art. 38 del regolamento sul disegno di legge n. 593 ��Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al testo Unico dell��Edilizia��. Memoria scritta.
In riferimento alla V/S nota prot. n. 42209 del 19/12/2003 e pervenuta il 29/12/2003, ns. prot. n. 9762 si trasmette la seguente memoria scritta, che si ritiene utile presentare per migliorare le disposizioni dell��adeguamento di leggi regionali al testo Unico dell��Edilizia previste nel disegno di legge n. 593 e precisamente:
��all��art. 5�� del disegno di legge n. 593 si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni:
comma 1, punto a7): introdurre un ulteriore periodo in cui si evidenzia che dette disposizioni non si applicano nelle aree industriali in cui attualmente sono vigenti le disposizioni applicative previste dalla circolare Ministero LL.PP. 1918/1977;
comma 5: abrogare detto comma in quanto, a ns. avviso, diventa un appesantimento del procedimento amministrativo in quanto le eventuali prescrizioni tecniche previste vengono gi�� riportate nel permesso di costruire ed inoltre la presentazione dell��atto di impegno unilaterale comporta un incremento di costi a carico del titolare del permesso di costruire.
Inoltre poich�� alcuni interventi strutturali possono a discrezione del proponente essere realizzati o con il permesso di costruire o con la denuncia di inizio attivit�� (comma 10) la presentazione dell��atto di impegno unilaterale richiesto solo per il permesso di costruire creerebbe una sperequazione di trattamento nei confronti dei proponenti delle pratiche edilizie;
Rimanendo a V/S disposizione per eventuali chiarimenti e/o spiegazioni, si coglie l��occasione per porgere distinti saluti.
IL SINDACO IL RESPONSABILE DELL��AREA TECNICA
FOCILLA Dott. Alberto CAREGGIO Ing. Mauro
indice
Comune di Verbania
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Verbania 9 Febbraio 2004
Oggetto: Memoria in merito al ddl n.593 ��Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al
Testo Unico dell��Edilizia��
In riferimento alla nota del 19.12.2003 prot.CR n.42209, pervenuta in data 05.01.2004 prot.n.222, svolti i necessari approfondimenti sull��articolato relativo al disegno di legge n.593 ��Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell��Edilizia�� si sottopongono all��attenzione della II Commissione Consiliare, le seguenti riflessioni.
In linea generale sono condivisibili le scelte di fondo che il ddl propone come adeguamento al D.P.R. 380/01 ��Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia�� in materia di obbligatoriet�� della D.I.A. ed in merito all��ampia riflessione svolta sugli interventi definiti di ristrutturazione edilizia.
Differente �� il giudizio in relazione alle procedure legate alle autorizzazioni paesistico-ambientali, che in ogni caso dovranno essere riviste alla luce di quanto previsto dal Decreto Legislativo ��Codice dei beni culturali e del paesaggio��
Si rileva, infine, che il Testo Unico regionale, sciolti i nodi di carattere programmatico, dovrebbe intervenire nella specificazione di alcuni passaggi procedurali in atto ed in uso negli uffici comunali, che discendono da un puro momento interpretativo, spesso fonte di tensioni tra professionisti e tecnici comunali e pertanto diversi tra comune e comune. Alcuni di questi sono segnalati nelle considerazioni di seguito riportate rispetto ai singoli articoli, altre dovrebbero essere disciplinati dall��articolato del ddl, ad esempio prevedendo la possibilit�� di chiudere i procedimenti aperti per carenze documentali, lasciando un tempo determinato per la presentazione delle integrazioni e non indefinito come risulta attualmente, anche prevedendo momenti interlocutori ufficiali, cos�� come previsto, a titolo esemplificativo, ai commi 4 e 5 dell��art.6 del D.P.R. 447/98 s.m.i. Altrettanto utile sarebbe la specificazione della c.d. sanatoria giurisprudenziale laddove la compatibilit�� sussista solo sullo strumento urbanistico adottato o approvato, di fatto in uso per pacifico orientamento giurisprudenziale, ma non disciplinato nelle norme.
In merito all��articolato del ddl n.593 si segnala quanto segue:
Art.2 si ritiene opportuno che l��articolazione degli interventi di Ristrutturazione edilizia cos�� come riproposti si armonizzino o contengano esplicite chiarificazioni, in merito a quanto introdotto dalla Circolare n.4174 c.d. Lunardi; �� opportuno, inoltre, sciogliere l��ambiguit�� che permane tra categorie di intervento previste dal ddl e dall��art.13 della L.R. 56/77 rispetto alla Circolare P.G.R. 5/SG/URB i cui contenuti possono meglio aiutare nella puntuale comprensione di alcune categorie d��intervento – si pensi alla distinzione tra Risanamento conservativo e Restauro conservativo – ed in particolare nella stesura di strumenti urbanistici esecutivi laddove questi vanno a normare gli interventi edificio per edificio. Rispetto a strumenti di carattere generale, le definizioni riportate nella Circolare regionale, in particolare per la Manutenzione straordinaria, il Risanamento conservativo e la Ristrutturazione di tipo A, risultano del tutto assimilabili tra loro e non sono di fatto realisticamente proponibili ed in contrasto con quanto assunto dall��art.2 del ddl in oggetto. Le Circolari devono mantenere il loro ruolo specificativo e non costantemente assurgere a ruolo prescrittivo, in particolare in presenza di un testo legislativo di riferimento in fase di formazione.
Art.4 Analogamente a quanto riportato nella relazione di accompagnamento, per miglior comprensione generale, �� opportuno specificare al comma 2 lettera a) che il mutamento di destinazione d��uso �� da intendersi senza opere. Inoltre pur comprendendo le ragioni che portano a riconfermare l��assunto normativo, si sottolinea che l��obbligo di verifica di compatibilit�� – gli strumenti urbanistici mutano nel tempo – mal si concilia con lo spirito della norma nazionale che afferma che queste sono attivit�� edilizie libere e quindi non assoggettabili a verifiche preventive e mutevoli nella loro sostanza.
In senso generale si concorda sulla riformulazione dell��art.48 con l��abrogazione del comma 4 inerente al parere obbligatorio in capo all��ASL, tuttavia si rileva la mancata armonizzazione relativamente alle norme di carattere igienico-sanitarie, soprattutto in ambito produttivo, tenuto conto che alcuni aspetti peculiari (ad esempio il D.M. 5 Luglio 1975) sono riferiti esclusivamente all��ambito residenziale; non esiste, quindi, una norma coordinata a livello regionale ed in generale manca una regola tecnica condivisa, che consenta certezza progettuale da parte degli operatori e verifica da parte delle strutture pubbliche relativamente agli aspetti igenico-sanitari delle costruzioni. La preoccupazione trae origine dall��ampia discrezionalit�� con la quale operano i funzionari delle ASL nell��esame delle pratiche in rapporto al livello di tutela normativa offerto alle imprese al momento, ad esempio, delle Dichiarazioni di inizio attivit��. Appare quindi indispensabile un intervento di coordinamento a livello di assessorati regionali al fine anche di supportare i Comuni nella redazione e/o adeguamento dei rispettivi Regolamenti Edilizi, posto che il D.P.R. 380/01 all��art.4 comma 1 ricomprende in ambito regolamentare anche gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza.
Art.5 In merito alla definizione di inizio lavori in considerazione dello spirito con il quale �� stata affrontata la revisione normativa della L.R. 56/77, parrebbe opportuno introdurre una definizione di inizio dei lavori anche nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia.
Art.7 Come espresso in premessa si condivide l��introduzione dell��obbligatoriet�� delle D.I.A., rispetto al D.P.R. 380/01, per interventi che, sostanzialmente, possono essere ricondotti al pi�� al Risanamento/Restauro Conservativo, nello spirito di semplificazione ed innovazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione cos�� come ispirato dalla Legge 241/90. E�� comunque importante sottolineare che a partire dal sistema vincolistico in atto su alcuni territori ed in particolare sulla nostra provincia, nonch�� la possibile complessit�� di intrecci prescrittivi a livello di strumentazione urbanistica applicati su parti significative di alcuni insediamenti urbani – leggi ad esempio centri storici – �� richiesto un livello superiore di diffusione e condivisione della conoscenza dello stato normativo in atto, a garanzia sia degli operatori privati sia di quelli pubblici.
Sempre nell��ambito di questo articolo si suggerisce che siano inserite alcune esplicitazioni procedurali quali: la procedura per la presentazione delle varianti alle D.I.A. gi�� operanti, ad oggi ancora motivo di discussione per le diverse interpretazioni assunte dagli uffici tecnici comunali; il ddl non esplicita alcun riferimento e conseguentemente non attua alcuna armonizzazione rispetto alle D.I.A. edilizie che possono essere presentate all��interno del procedimento unico di cui al D.P.R. 447/98 s.m.i. Sportello unico delle attivit�� produttive. E�� vero che il T.U. nazionale all��art.1 comma 3 dichiara di fare salve le disposizioni in materia di Sportello unico, ma appare pi�� opportuno che sia un testo regionale che disciplina la materia edilizia a definire il procedimento della D.I.A. edilizia, piuttosto che un testo regionale in materia di attivit�� produttive che opererebbe esclusivamente su principi e metodi di approccio in senso generale rispetto al procedimento unico, non potendo intervenire sui singoli procedimenti.
Infine potrebbe essere disciplinato il procedimento per le opere a carattere temporaneo, derubricate con la riformulazione dell��originario art.56 della L.R. 56/77.
Al comma 4 si introduce la ristrutturazione edilizia di tipo A, a tal proposito si rimanda alle considerazioni sopra esposte: se le categorie di intervento di cui all��art.13 della L.R. 56/77 sono riformulate dal presente ddl, si sciolga definitivamente il rango normativo tra legge regionale e Circolare P.G.R. 5/SG/URB.
Al comma 5, cos�� come formulato, parrebbe che l��indicazione del direttore dei lavori sulle D.I.A. sia obbligatorio solo per interventi a partire dalla ristrutturazione edilizia, si ritiene che anche interventi di carattere minore richiedono, per loro natura e specificit��, la nomina di un direttore lavori.
In merito ai commi 8, 9 e 10 ed ai contenuti del successivo art.15, pur nella consapevolezza che gli stessi dovranno essere riscritti in forza del nuovo ��Codice dei beni culturali e del paesaggio�� di prossima pubblicazione sulla G.U. si rileva come allo stato attuale dell��articolato del presente ddl, non solo non sia stato semplificato il rapporto procedurale tra gli Enti a diverso titolo coinvolti, in contrasto con il quadro legislativo statale ed in particolare con il D.P.R. 447/98 s.m.i., ma sia stato stravolto l��equilibrio tra Enti e cittadino, laddove sono semplicemente dimezzati i tempi procedurali in capo ai comuni e sono dilatati quelli regionali, con l��introduzione della conferenza dei servizi nel caso di mancato pronunciamento regionale; tenuto conto che ufficialmente non solo si chiede ai comuni di non farne uso, ma si chiede che sia suggerito ai professionisti di chiedere i pareri prima della presentazione della pratica e quindi fuori dal procedimento. Nella realt�� i tempi lunghi per ottenere i pareri, non sono dati dai tempi istruttori bens�� dai tempi strumentali legati alle migrazioni che le pratiche compiono per arrivare sui tavoli degli istruttori e successivamente arrivare a destinazione nei comuni. Tempi ulteriormente aggravati, laddove si impone l��inizio dei lavori successivamente al mancato pronunciamento della Soprintendenza, procrastinando, di fatto, l��efficacia dei provvedimenti. Quanto sopra non rappresenta una mera critica ad un procedimento, ma la sottolineatura rispetto ad una forte sperequazione e mancanza di attenzione verso alcuni territori particolarmente delicati nel loro equilibrio, ma che per questo non possono essere pesantemente svantaggiati rispetto ad altri, in considerazione del fatto, inoltre, che la mancata predisposizione di piani paesistici, obbligo in capo alle regioni od alle province, non consente alcun tipo di semplificazione procedurale.
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, colgo l��occasione per porgere cordiali saluti.
Il Sindaco
Aldo Reschigna
indice
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI CUNEO
Cuneo, 21 gennaio 2004 Spett.le
Consiglio Regionale del Piemonte
Prot. 112 LP/rgio II�� Commissione
Palazzo Lascaris
Via Alfieri, 15
10121 TORINO
Oggetto: osservazioni al disegno di legge n. 593
La Scrivente Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo, in relazione al disegno di legge regionale n. 593, recante ��Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell��Edilizia��, ritiene di precisare quanto segue.
Il legislatore nazionale, negli ultimi anni, ha introdotto significative novit�� finalizzate a dotare l��operatore agricolo di migliori e pi�� moderni strumenti per meglio poter affrontare la competitivit�� internazionale nonch�� nella prospettiva della funzione anche sociale e ambientale dell��azienda agricola (c.d. ��multifunzionalit����).
In questa ottica, si rende necessario adeguare la disciplina urbanistica allo scopo di evitare pericolosi ��collassi legislativi��.
In relazione alle modalit�� con le quali si svolgono particolari attivit�� agricole che presuppongo l��impiego di manodopera stagionale (raccolta di prodotti agricoli, potatura, diradamento,ecc.), si rendono necessarie nell��ambito aziendale, idonee strutture in cui ospitare per periodi limitati i lavoratori, spesso di provenienza extracomunitaria.
Tale fattispecie non �� contemplata da nessuna norma di carattere urbanistico-edilizio e ci�� determina non poche difficolt�� operative lasciando spazi per soluzioni improvvisate e talvolta non legali.
Sarebbe opportuno che la normativa regionale provvedesse in merito contemplando la possibilit�� di adattare, mediante opportuni interventi edilizi, fabbricati agricoli esistenti o anche di realizzare nuove strutture con specifica destinazione di abitazione temporanea. Tali strutture dovrebbero essere dotate di servizi essenziali ma dovrebbero derogare dai consueti requisiti igienico-funzionali previsti per le residenze vere e proprie.
Si ritiene che tale soluzione risponda anche ad una funzione sociale e di ordine pubblico che viene garantito mediante l��accoglienza in azienda di lavoratori extracomunitari che altrimenti contribuirebbero ad aggravare la tensione abitativa nei centri urbani.
Alcune recenti riforme legislative hanno ampliato gli ambiti operativi per l��esercizio dell��attivit�� agricola.
In particolare, il D. Lgs. 228/01 (c.d. ��legge di orientamento��) ha ampliato il concetto civilistico di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. (a cui, vanno aggiunte le novelle in ambito fiscale introdotte dalla Finanziaria 2004, L. 350/03), anche estendendo il concetto di ��attivit�� connesse��.
Alla luce di ci��, si rende pertanto necessario adeguare ai nuovi orientamenti generali anche la disciplina urbanistica, modificando la disciplina prevista dall��articolo 25 L.R. 56/77 s.m.i.
In questo contesto, si consideri parimenti l��opportunit�� di dare attuazione alla previsione ex art. 23 L. 122/01 che, in tema di ospitalit�� rurale, consente alla Regioni di equiparare all��attivit�� agrituristica le attivit�� relative al servizio di alloggio e di prima colazione fornita nella propria abitazione da parte dell��imprenditore agricolo.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, l��occasione �� gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRETTORE
Bruno Rivarossa
indice
Prot. Fed. 488
Torino, li 22 gennaio 2004
Spett.le
Consiglio Regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris, 15
10121 TORINO
Alla cortese attenzione
Avv. Roberto Cota
Oggetto: Proposte emendative al DDL regionale n. 593 ��Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al TU dell��edilizia��.
Tenendo fede allo spirito collaborativo che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra codesta Federazione Interregionale degli Architetti PPC del Piemonte e della R.A. VDA e l��Assessorato Regionale, ritieniamo doveroso esprimere le seguenti proposte emendative relative alla proposta di DDL in oggetto.
All��art. 1, aggiungere il seguente co. 2: ��Laddove nel testo della legge sia fatto riferimento alle competenze professionali dei tecnici abilitati alla proposizione di elaborati progettuali comunque definiti ed alla conseguente direzione dei lavori, esse devono intendersi riferite ai limiti di intervento desumibili alle leggi istitutive delle rispettive professioni ed eventuali successive modifiche ed integrazioni��.
All��art. 2, cassare la giunzione riferita a ��ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione�� e la successiva definizione d1).
All��art. 2, la definizione d2) va sostituita con la seguente: ��d2) sostituzione edilizia: interventi, puntuali e non diffusi, rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalit�� e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano Regolatore e dal Regolamento edilizio��.
All��art. 5, va cassata la lett. b) del comma 1 dell��art. 49.
All��art. 5, va cassata la lett. a) del co. 10 dell��art. 49.
All��art. 5, la lett. b) del co. 10 dell��art. 49 va sostituita con la seguente: ��b) gli interventi di sostituzione edilizia come definiti all��art. 2 d2) che precede, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l��approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti ovvero qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale��.
All��art. 5, va cassata la lett. c) del co. 10 dell��art. 49.
All��art. 5, il co. 11 dell��art. 49, nella prima parte, va sostituito con la seguente: ��La dichiarazione prevista alla lett. b) del comma precedente��.��.
All��art. 7, il co. 4, nella prima parte, dell��art. 56 va sostituito con il seguente: ��LA DIA �� gratuita ad esclusione dei casi previsti dall��art. 49 co. 10, della ristrutturazione edilizia anche di tipo A, del restauro e del risanamento conservativo. In tali casi ����.
All��art. 7, l��ultimo alinea del co. 6 dell��art. 56 va sostituito con il seguente: ��Entro il medesimo termine, nelle sole ipotesi di cui alle lett. a) e b) che precedono, il competente Ufficio comunale provvede a richiedere l��integrazione e il termine per l��inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento degli atti necessari��.
All��art. 7, il co. 7 dell��art. 56 va integrato, in fondo, con l��aggiunta della seguente alinea: �� il controllo �� obbligatorio ove l��intervento denunciato sia riconducibile alla tipologia del restauro e risanamento conservativo. Il mancato rispetto del termine di cui alla precedente co. 6, lettera a) non integra una ipotesi di silenzio/assenso��.
All��art. 16, il co. 3 va integrato, dopo le parole ����sulle denunce di inizio attivit�� nei casi di cui all��art. 49 co. 10 LR 5/12/77 n. 56 e s. m. ed i.��, con le seguenti: ��sulle denunce di inizio di attivit�� ove l��intervento denunciato sia riconducibile alla tipologia del restauro e risanamento conservativo.��
All��art. 16, dopo il co. 6, va inserito il seguente co. 7: ��E�� ammessa la costituzione di Commissioni edilizie aventi competenza ad esprimersi nell��ambito del territorio di pi�� Comuni. In tale eventualit��, la nomina dei componenti �� effettuata, previa intesa, dai singoli Consigli comunali dei Comuni interessati. In ogni caso, nella nomina dei componenti delle Commissioni edilizie devono essere motivatamente privilegiate le competenze dei medesimi esprimibili in materia di tecnica edilizia ed urbanistica segnalate dagli Ordini Professionali, avuto particolare riguardo ai titoli referenziali relativi alle competenze acquisite ed attinenti alla qualit�� degli interventi esaminabili��.
Ringraziando per la preziosa opportunit�� concessa, restiamo a Sua disposizione per eventuali ulteriori elaborazioni, integrazioni e commenti.
Cordiali saluti .
per il Presidente
il egretario
Arch: Federico Delrosso
indice
FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL PIEMONTE
E DELLA VALLE D��AOSTA
Segreteria: C.so F. Turati, 11/C – 10128 Torino – Tel. e Fax 011.50.52.65 – E-mail: federinggpa@libero.it
__________
Spett.le
2^ Commissione consiliare
Consiglio Regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris
Via Alfieri, 15
10121 – TORINO
_____________________________
La Commissione Urbanistica della F.I.O.P.A. nella riunione del 29/01/2004, in ordine al disegno di legge di cui all��oggetto, formula le seguenti osservazioni e/o proposte di modifica e integrazioni.
1) La scelta
di eliminare la facolt��, attualmente concessa dal Testo Unico dell��edilizia,
di ricorrere alla richiesta del permesso di costruire anche per gli
interventi edilizi ordinariamente attuabili mediante D.I.A. pare introdurre
un elemento di inopportuna rigidit�� nell��ordinamento, anche in considerazione
della circostanza che in presenza di una non sempre chiara formulazione
delle normativa edilizia comunale, il ricorso al permesso di costruire
permette di evitare la presentazione di D.I.A. inesatte.
Con l��ipotesi prospettata si verrebbero a privare i professionisti
pi�� scrupolosi dell��unica corretta difesa contro il rischio di asseverazioni
non corrette, in presenza di una regolamentazione urbanistica comunale
di interpretazione purtroppo non sempre univoca.
A motivo di quanto sopra si ritiene mantenuta l��attuale duplice possibilit��.
2) Pare del tutto immotivato (art. 4 del D.d.L.) il permanere della franchigia per i cambi di destinazione d��uso delle unit�� immobiliari fino a 700 m3 di volume. Dopo la puntuale disciplina dei cambi di destinazione d��uso introdotta con la L.R. 19/1999, pareva del tutto anacronistico il permanere di tale norma derogatoria che si presta ad essere utilizzata come un grimaldello per pervenire, in fasi successive, al cambio d��uso di un intero immobile, anche di notevoli dimensioni, in modo del tutto gratuito. Si ritiene sia giunto il momento di eliminarla totalmente.
3) Considerando che nella generica definizione di ��manufatti edilizi�� possono rientrare opere di entit�� molto modesta, quali recinzioni, fontane, barbecue, pare eccessivo prescrivere per la loro realizzazione il permesso di costruire. All��art.5 del D.d.L. il punto a.1) dovrebbe essere riformulato.
4) All��art. 7, (comma 4�� dell��articolo modificato) non �� precisato quale normativa (statale ? regionale ? comunale ?) regoli le modalit�� di pagamento del contributo sul costo di costruzione; probabilmente si tratta di quella comunale.
5) Si ritiene eccessivamente penalizzante per il richiedente (art. 9 del D.d.L.), sia in termini di adempimenti , sia in termini di costi, l��obbligo di trascrizione dell��atto di impegno di cui all��art. 49, comma 4�� della L.R. 56/77; la presentazione di una garanzia fidejussoria (eventualmente di importo maggiorato) risulta pi�� idonea a garantire il comune sull��adempimento delle prestazioni.
f.to Il Coordinatore
della Commissione Urbanistica F.I.O.P.A.
Dott. Ing. Angelo BREIDA
indice
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA
VIA CERNAIA 18 - 10122 TORINO
TEL. 011/537756 - FAX 011/533285
Prot. N. 794/04 Torino, 5 febbraio
Alla 2a Commissione Consigliare Permanente
del Consiglio Regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris
Via Alfieri n�� 15
OGGETTO: Disegno di legge regionale n. 593
Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell��Edilizia
Il
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, esaminato il disegno di
legge in oggetto, esprime un giudizio sostanzialmente favorevole e,
mentre auspica che nell��interesse generale possa evolvere in una rapida
conversione in legge, con riferimento specifico all��articolato, si
permette osservare quanto segue.
- Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
La definizione della ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d1) ammette la possibilit�� di demolizione e ricostruzione dell��organismo edilizio senza modifica della conformazione planovolumetrica. In ci�� non fa altro che ribadire l��orientamento della giurisprudenza amministrativa consolidatosi prima della nuova definizione introdotta dal D.P.R. n�� 380/2001 secondo la quale, l��identit�� con l��originario organismo edilizio da rispettare nella ricostruzione �� limitata alla sagoma e all��ingombro volumetrico.
E�� una posizione non condivisa in quanto vieta di cogliere le opportunit�� connesse con la ricostruzione e cos�� sintetizzabili:
Altre regioni stanno attualmente legiferando, recependo gli indirizzi del Testo Unico.
Ad esempio nella proposta di legge n�� 351 della Regione Lombardia, presentata il 18/07/2003, la ristrutturazione edilizia prevede l��identit�� della sola volumetria originaria ammettendo la modifica della sagoma e della ubicazione sul lotto con il seguente tenore: ��interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell��edificio, l��eliminazione, la modifica e l��inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell��ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale con la stessa volumetria, anche diversamente collocata rispetto al sedime precedentemente occupato;��
- Sostituzione edilizia
In merito alla definizione della sostituzione edilizia non �� chiara quale sia la portata normativa ed in cosa tale intervento possa differenziarsi dalla nuova costruzione atteso che viene richiesto di rispettare i parametri edilizi, modalit�� e prescrizioni del piano regolatore.
La sostituzione edilizia, mai definita a livello di legislazione nazionale, �� stata introdotta nelle normative comunali per superare i limiti dell��intervento di ristrutturazione edilizia connessi soprattutto al divieto di operare gli interventi con demolizioni e ricostruzioni.
L��elemento caratterizzante consiste nella possibilit�� di riedificare la volumetria dell��organismo originaria o quella minore prescritta, nella medesima area di sedime, senza sottostare all��obbligo delle maggiori distanze previste dagli strumenti urbanistici per le nuove costruzioni.
Il riferimento del D.P.R. n�� 380/2001 alla sagoma per stabilire il limite della nuova costruzione in edifici esistenti (l��ampliamento di quelli esistenti all��esterno della sagoma esistente (art. 3 comma 1 lettera e.1)) richiede di definire il concetto di sagoma.
Ci�� ai fini squisitamente urbanistici per un riferimento omogeneo sul territorio regionale.
Comma 1 (Lettere a7 b) e c))
Si condivide l��assoggettamento a permesso di costruire del recupero dei rustici in relazione alla particolarit�� degli interventi e alle finalit�� (conservazione delle caratteristiche storico-ambientali o di contesto riconoscibili). L��esame di una commissione edilizia �� maggiormente garante della qualit�� del risultato.
Non cos�� per il recupero abitativo dei sottotetti; gli interventi sono considerati di ristrutturazione ed operati all��interno delle sagome delle coperture esistenti non modificabili e con limitate relazioni con il contesto in cui sono inserite (formazione di nuove aperture).
Si chiede pertanto di inserire tali interventi (lettera a7b)) tra quelli operabili con D.I.A..
Comma 1 lettera a7 d)
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica non possono essere soggetti a permesso di costruire, bens�� a S.U.E..
E�� inutilmente complessificata la procedura di rilascio del permesso di costruire laddove �� previsto che ��Le condizioni apposte dal Comune al permesso di costruire devono essere accettate dal proprietario del suolo dell��edificio con atto di impegno unilaterale��.
La formulazione del concetto di ultimazione dell��opera risulta ambigua laddove, oltre al ���� completamento integrale di ogni parte del progetto�� �� indicato che debba essere ���� confermata con la presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilit�� o con la sua autodichiarazione��.
E�� opportuno mantenere le modalit�� sinora in vigore che vedono i due momenti (ultimazione lavori e presentazione domanda di agibilit��) distinti.
Relativamente alla nuova formulazione dell��art. 56 (Denuncia di inizio attivit��):
Comma 1
Non si condivide il regime di obbligatoriet�� della D.I.A..
Il contesto normativo all��interno del quale deve essere verificata la conformit�� degli interventi �� cos�� faraginoso da non consentire di operare con la certezza necessaria.
Il proliferare di strumenti urbanistici autoreferenziati, in alcuni casi tra di essi di tenore normativo contradditorio, espone eccessivamente il professionista.
L��assenza poi di una carta unica del territorio, obiettivo di tanti disegni di legge sul governo del territorio, ad oggi mai finalizzato, dalla quale desumere tutti i vincoli gravanti sugli immobili oltre a rendere molto oneroso il procedimento, non consente di definire con sufficiente certezza di diritto l��operato del professionista asseveratore.
Si chiede quindi di modificare l��articolato con la previsione del regime di facoltativit�� della D.I.A..
Il comma, evocando la ��ristrutturazione edilizia di tipo A)�� fa riferimento alla circolare del Presidente della Giunta Regionale n�� 5/SG/URB del 27 aprile 1984.
A prescindere dalle considerazioni sulla inadeguatezza di questo strumento vetusto e ormai superato dalla evoluzione normativa intervenuta nel corso del ventennio dalla sua proposizione e non pi�� idoneo a costituire, come in passato, un riferimento nella formazione dei piani regolatori �� improprio che una legge faccia riferimento ad una circolare.
Onerosit�� della D.I.A.
Gli interventi di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione (ristruttrazione di tipo d1)) e di tipo A (senza aumenti di superfici e volumi) sono soggetti, oltre all��onere di costo di costruzione a quello commisurato agli oneri di urbanizzazione.
Viene quindi introdotto il criterio della onerosit�� piena degli interventi di ristrutturazione che, da questo punto di vista, vengono assimilati alle nuove costruzioni, contraddicendo il principio sancito dalla Legge n�� 10/77 secondo cui il contributo �� connesso a quelle trasformazioni edilizio-urbanistiche in grado di comportare un carico urbanistico.
Il Consiglio di Stato, pi�� volte, �� stato chiamato a pronunciarsi in merito a questioni inerenti la pretesa di contribuzioni in presenza di ristrutturazioni e l��orientamento costante �� stato quello di considerare che, mentre il contributo rapportato al costo di costruzione deve essere corrisposto all��amministrazione comunale in relazione al dato concreto della realizzazione del nuovo manufatto, quello connesso alla spese di urbanizzazione si giustifica solo con riguardo ��al maggior carico urbanistico indotto dalla realizzazione del fabbricato assentito��.
Maggior carico urbanistico (come si legge nella decisione n�� 120 del 8/2/91 sez. V) determinato solo da un intervento che comporti un incremento o una modificazione degli elementi caratterizzanti l��edificio preesistente (volume, superficie, destinazione d��uso) ovvero dalla realizzazione di un edificio integralmente nuovo su un lotto dapprima inedificato.
��Allorch�� si tratti, invece, della ricostruzione di un precedente immobile, senza alterazione o variazione degli elementi cui �� correlato il carico urbanistico, non vi �� ragione di imporre al titolare della concessione oneri urbanizzativi per i quali mancherebbe il presupposto giustificativo.��
Procedura D.I.A.
In merito alle modalit�� di controllo di merito dei contenuti dell��asseverazione, per dare certezza di regolarit�� che consenta di intraprendere i lavori ed evitare eventuali future sospensioni, �� opportuno prevedere a carico degli uffici comunali l��obbligo di dare comunicazione all��interessato del riscontro di conformit�� e completezza della denuncia.
Comma 7 lettera c)
Nell��ipotesi di incompletezza della documentazione, �� detto che il termine per l��inizio lavori ���� resta sospeso sino al ricevimento degli atti necessari��.
Secondo l��interpretazione letterale, se sono gi�� decorsi 20 giorni dopo l��integrazione, sarebbe solo pi�� necessario attendere il decorso di 10 giorni e non una nuova decorrenza integrale del termine come nella procedimentalizzazione dell��istituto secondo la Legge n�� 662/96.
E�� opportuno venga un chiarimento con modifica dell��articolato.
Per non generare ambiguit�� di lettura �� anche necessario che il periodo che inizia ���� Entro il medesimo termine���� sia riportato come comma successivo alla lettera c).
Il Coordinatore della Commissione Urbanistica Il Presidente
Geom. Gianluigi Pagliero Geom. Giuseppe Oberto
indice
A.N.T.E.L.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TECNICI ENTI LOCALI
Federata
FIADEL/CISAL
Sindacato di Categoria
Sezione Regionale del Piemonte
Biella, 26/1/2004
Oggetto: Disegno di legge 7-593 ��Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell��edilizia�� - Osservazioni.
Spett.le Consiglio Regionale del Piemonte
2^ Commissione Consiliare
via Alfieri, n. 15
In relazione al DDL in oggetto l��A.N.T.E.L. – Associazione Nazionale Tecnici Enti Locali, tenuto conto della notevole importanza che le norme in questione rivestono per lo svolgimento dell��attivit�� dei tecnici degli Enti locali che questo sindacato rappresenta, formula le seguenti osservazioni.
E�� gradita l��occasione per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Regionale Il delegato c/o comune di Biella
(Geom. Walter Pallavicini) (Ing. Franco Radice)
U.N.I.T.E.L.
indice
Alla Regione Piemonte – II�� Commissione
Via Alfieri, n. 15 – 10121 TORINO
e-mail: seconda.commissione@consiglioregionale.piemonte.it
OGGETTO: consultazione ai sensi dell��art. 38 del Regolamento sul disegno di legge n. 593 ��Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell��edilizia��.
In riferimento alla nota prot. CR n. 42209 Cl. 2 – 2 Rif. Pr. 2496/7 del 19/12/2003, stesso oggetto, pervenuta da parte di codesto Consiglio Regionale, con la presente si propongono alcune osservazioni al d.d.l. sul T.U.E., sostanzialmente condivisibile.
Si coglie l��occasione per palesare alcuni problemi interpretativi di disposizioni che vengono a modificarsi col d.d.l., ad oggi apparentemente irrisolti, ritenendo che sia questo il momento opportuno per porvi rimedio.
Per una lettura organica si �� riportato il T.U.E. nella parte in cui d.d.l. lo ricalca, al fine di verificare direttamente le differenze, ed alcune altre norme dal d.d.l. richiamate.
Le modifiche rispetto a tali norme sono state evidenziate con sottolineature e colori diversi al fine di chiarire ulteriormente in cosa sostanzialmente consistono; lasciando la disamina analitica alla parte finale della presente, dove viene riportato integralmente il d.d.l. con le proposte di modifica, si premette che le modifiche sostanziali sono quelle di seguito sintetizzate, come cronologicamente rinvenibili nel ddl.
Distinti saluti.
Per il Coordinamento delle Unioni:
Il Presidente della Comunit�� Collinare Alto Astigiano
Giorgio Musso
Il Presidente della Comunit�� Collinare Colline Alfieri
Valter Valle
LEGENDA DELLA SIMBOLOGIA UTILIZZATA:
Testo in nero – Norma di d.d.l. condivisa
Testo in nero
– Norma previgente eliminata dal d.d.l. condivisabarrato
Testo in nero sottolineato – Norma aggiunta dal d.d.l. al testo previgente, condivisa
Testo in azzurro – Norma ripresa integralmente dal T.U.E. d.P.R. 380/01 e s.m.i.
Testo – Norma da eliminare
barrato corsivo
Testo sottolineato – Norma da aggiungere
Testo in verse – Testo definitivo a seguito delle modifiche
Testo in viola
– Commento
OSSERVAZIONE
PRELIMINARE
Per le norme che hanno dirette conseguenze sulla gestione del territorio.
A meno che il legislatore nazionale non ci ripensi e provveda ad abrogare quelle norme (molto corte, inutili, ma devastanti dal lato pratico), occorrerebbe quantomeno tentare di arginare il problema con l��approvazione di una norma di interpretazione che di seguito si tenta di ipotizzare.
1. Le regioni esercitano la potest�� legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potest�� legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
2.
Le definizioni di cui al comma
1
prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Resta
ferma la definizione di restauro prevista dall��articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.del
presente articolo
Per quanto contenuto nell��art. 2, non ci sono molte cose da fare, salva la possibilit�� di dire allo Stato di stare al suo posto, che le disposizioni di dettaglio e soprattutto quelle regolamentari restano valide quelle regionali, fino a quando non verr�� ridefinita tutta la materia regionale.
Quello che pi�� preoccupa �� il secondo comma dell��art. 3.
Analoga
norma (lo si vede dalle parti e da
quelle aggiunte) era gi�� contenuta nell��art. 31 della legga 457/78:cancellate
il problema �� che proprio in ossequio a tale disposto, da venticinque anni a questa parte, la regione da un lato (L.R. 56/77, art. 13 e s.m.i., circolare 5/SG/URB del 1984) ed i comuni dall��altra (PRGC e regolamenti edilizi) hanno legiferato e pianificato in modo da garantire un corretto assetto del territorio e della edificazione.
Se la norma resta tale accadrebbe che:
il concetto di ristrutturazione edilizia desunto dalla legge nazionale ripreso tal quale dalla regione �� stato di base per la redazione della citata circolare 5/84;
i piani regolatori, in armonia con le suddette definizioni hanno introdotto nei propri piani regolatori e regolamenti edilizi le norme che regolano gli interventi sul proprio patrimonio edilizio esistente, andando ad individuare per quali fabbricato consentire la sola manutenzione ordinaria, per quali anche la straordinaria, per quali il restauro e risanamento conservativo, ma soprattutto
per quali la ristrutturazione edilizia di tipo A
per quali la ristrutturazione edilizia di tipo B
e dove consentire la ristrutturazione urbanistica.
Orbene, la ove il Comune, con scrupolo ha valutato, nel pieno delle sue facolt�� di esercizio di potere, e nell��interesse generale di tutela del territorio, che un edificio sia sottoponibile alla sola ristrutturazione edilizia di tipo A
Non deve essere possibile che per legge dello Stato (che non �� certo entrato nel merito del contesto in cui l��edificio �� inserito) su quello stesso edificio si possa procedere ad una diversa ristrutturazione che porti a conservare solo sagoma e volume.
Non v���� chi non veda che �� doveroso chiarire che il nuovo concetto di ristrutturazione deve poter essere utilizzato solo a seguito di una revisione degli strumenti urbanistici effettuata sulla scorta delle predette nuove definizioni, in base alla quale vengano individuati, sempre che venga ritenuto corretto per il contesto, per quali edifici consentire tali pi�� ampi interventi.
Si potrebbe ipotizzare una norma transitoria (come per la legge regionale di recupero dei sottotetti e per la legge regionale di recupero dei rustici) che consenta ai Comuni di individuare a quale parte del territorio estendere tale interpretazione, anche con semplice deliberazione consigliare di ricognizione e presa d��atto.
PRIMA MODIFICA
Ci si riferisce all��Art. 3. (Coordinamento e modifiche all��articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni) nella parte in cui recita (comma 6):
6. Al comma 9, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "nella concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "nel permesso di costruire o nella presentazione di denuncia di inizio attivita' ".
Tale disposizione porterebbe ad ottenere la seguente nuova formulazione dell��art. 26 comma [9] LR 56/77:
<<Nei
casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nel permesso di costruire
o nella presentazione di denuncia di inizio attivit��, nella convenzione
o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate: nella concessione
o autorizzazione edilizia
��omissis.>>
Si ritiene opportuno formulare la frase diversamente in modo da chiarire
bene quali sono i due titoli abilitativi di riferimento, cio��
1 – permesso di costruire
2 – denuncia di inizio attivit��
il testo modificato pare incoerente, parrebbe pi�� corretto riferirsi al
��rilascio del permesso di costruire��, in contrapposizione alla
��presentazione di denuncia di inizio attivit����
o, meglio ancora al
��permesso di costruire��, in contrapposizione alla
��denuncia di inizio attivit�� presentata�� dove ��presentata�� potrebbe risultare pleonastico ma dirimente.
Se si condivide tale osservazione, pare opportuno fare in modo che il testo definitivo dell��art. 26 comma [9] LR 56/77 venga modificato.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 26 comma [9] LR 56/77
articolo 26, comma 9 della l.r. 56/1977 come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
<<Nei casi previsti dai
commi sesto, settimo e ottavo, nel permesso di costruire o nella
nella concessione o autorizzazione
edilizia
denuncia di inizio attivit�� presentata, nella
convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento,
sono precisate: presentazione
di
��omissis.>>
LEGGASI
[9] Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nel permesso
di costruire o nella denuncia di inizio attivit�� presentata, nella
convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento,
sono precisate:
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 3 C. 6 pu�� essere modificato come segue:
6. Al comma
9, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, le parole: "nella concessione o autorizzazione
edilizia" sono sostituite dalle parole: "nel permesso di costruire
o nella denuncia
di inizio attivita' presentata".presentazione
di
TESTO DEFINITIVO:
6. Al comma 9, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "nella concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attivita' presentata".
SECONDA MODIFICA
(Nuovi tipi di intervento)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nell'elencazione dei principali tipi d'intervento, dopo le parole: "ristrutturazione edilizia;" sono aggiunte le seguenti:
" - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia��.
2. Prima della lettera e) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti frasi:
"d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica;
d2) sostituzione edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalita' e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano regolatore e dal regolamento edilizio".
Tale formulazione appare sostanzialmente condivisibile.
Si ritiene tuttavia che un principio apparentemente consolidato in giurisprudenza non sia stato normato dal TUE e, conseguentemente dal d.d.l.: la definizione di rudere ed una norma per il relativo recupero.
Tale principio pare solo apparentemente consolidato in giurisprudenza, in quanto da una lettura delle massime di alcune sentenze del consiglio di stato recuperate dal programma informatico Juris Data, edizioni Giuffr��, Milano si rileverebbe:
È legittimo il diniego di concessione edilizia per il rifacimento di un edificio preesistente ove risulti che di detto edificio non esistono neppure le strutture essenziali (nella specie risultavano esistere "resti di una costruzione con basamento in pietra" in stato di degrado e disfacimento).
Consiglio Stato, sez. V, 27 agosto 1999, n. 999
Qualora il provvedimento concessorio non imponga il mantenimento delle mura perimetrali, la demolizione e la successiva ricostruzione, nel rispetto dei limiti volumetrici preesistenti, rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia.
Consiglio Stato, sez. V, 6 settembre 1999, n. 1019
La fattispecie della ristrutturazione sussiste qualora il complesso edilizio su cui si svolgono gli interventi rimanga alla fine il medesimo per forma, volume ed altezza, pur potendosi operare, a tal fine, con interventi incidenti su elementi costitutivi dell'edificio sino alla sua demolizione e ricostruzione.
Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2021
La concessione edilizia �� necessaria per la ricostruzione su ruderi oppure su un edificio gi�� demolito; questa infatti costituisce non gi�� ristrutturazione edilizia (la quale postula la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare ossia di un edificio con mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) ma nuova costruzione.
La ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare - ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura -, onde la ricostruzione su ruderi o su un edificio gi�� da tempo demolito (anche in parte) costituisce una nuova opera e, come tale, �� soggetta ad apposita concessione edilizia).
Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3735
La ristrutturazione edilizia ex art. 31 lett. d) l. 5 agosto 1978 n. 457, consiste in interventi di trasformazione di un immobile nel suo complesso; il che non si configura per un immobile che sia prima crollato o sia stato demolito.
IL PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE DI CUI SOPRA:
Pare non vi sia dubbio di sorta sull��orientamento prevalente in giurisprudenza di considerare la demolizione e successiva fedele ricostruzione rientrante nel concetto di ristrutturazione, sul punto occorre tuttavia precisare che tra il rilascio del titolo originario, il crollo e la presentazione del nuovo progetto non si deve verificare soluzione di continuit�� (Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2021);
Pare legittimo il diniego di permesso di costruire (o DIA) per il rifacimento di un edificio preesistente ove risulti che di detto edificio non esistono neppure le strutture essenziali, occorre accertare se dette strutture essenziali esistevano prima del titolo abilitativi alla ristrutturazione e sono crollate successivamente o se si possa intervenire su strutture distrutte o crollate prima di ottenere il permesso edilizio.
La presenza di strutture essenziali
Occorre far chiarezza su cosa si intende in giurisprudenza per presenza delle strutture essenziali (Consiglio Stato, sez. V, 18 aprile 1988, n. 224), posto che:
la ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare - ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura (Consiglio Stato, sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2021).
Apparentemente tutto chiaro. Non �� cos��.
Recuperando il testo integrale della sentenza Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3735, ma soprattutto gli atti impugnati:
tali principi sembrerebbero sovvertiti.
L��edificio in parola risulta quasi integralmente crollato, privo del tetto e di un orizzontamento, con almeno un terzo della muratura perimetrale crollato.
Alla luce delle suddette considerazioni pare allo scrivente opportuno far si che gli operatori del settore, tecnici comunali e professionisti, siano posti in grado di valutare come comportarsi sulla base di una norma testuale, senza che si vedano costretti ad interpretare il diritto vivente sulla base delle sentenze massimate (talvolta in modo fuorviante) od anche dal testo integrale, tenuto conto che il caso concreto non �� desumibile dalla sentenza ma solo dal reperimento (disagevole ed impegnativo) degli atti istruttori.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 13 LR 56/77 (senza pretesa di considerare tale formulazione definitiva ed esaustiva – anche in considerazione di quanto �� il caso di scrivere nella legge e quanto invece nel regolamento edilizio tipo – ma unicamente quale stimolo per la formulazione di una norma in tal senso.
Si evidenzia in questa sede che gi�� in occasione della proposta di legge relativa al recupero dei rustici venne proposto di inserire una norma analoga, per le stesse motivazioni sopra addotte, tuttavia in allora non avvenne alcun recepimento ed il testo di Legge approvato non contiene alcun riferimento al punto in questione.
articolo 13, commi 2 e 3, come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
[2] I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreche' quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:
- conservazione di immobili
con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia;
- recupero di ruderi;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.
[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme
di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti
definizioni:
a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche' non comportino la realizzazione di nuovi locali ne' modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l��organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica.
d2) sostituzione edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalit�� e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano Regolatore e dal Regolamento edilizio;
d3) recupero di ruderi: interventi rivolti alla ricostruzione di edifici che, ancorch�� deteriorati, conservano le strutture essenziali per essere considerati esistenti nella realt��: almeno due terzi delle murature perimetrali conservate a tutta altezza, l��integrit�� degli spigoli, parte degli orizzontamenti e della copertura, che determinino in modo inconfutabile e certa l��altezza del fabbricato, la pendenza delle falde del tetto, il posizionamento delle aperture ed i materiali di costruzione.��
e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio gia' parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonche' alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 2 che prevede la sostituzione dell��art.13 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo secondo e terzo comma, come segue:
(Nuovi tipi di intervento)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nell'elencazione dei principali tipi d'intervento, dopo le parole: "ristrutturazione edilizia;" sono aggiunte le seguenti:
" - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia;
- recupero di ruderi;��.
2. Prima della lettera e) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti frasi:
"d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica;
d2) sostituzione
edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso,
organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi,
modalita' e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano
regolatore e dal regolamento edilizio ;".
d3) recupero di ruderi: interventi rivolti alla ricostruzione di edifici che, ancorch�� deteriorati, conservano le strutture essenziali per essere considerati esistenti nella realt��: almeno due terzi delle murature perimetrali conservate a tutta altezza, l��integrit�� degli spigoli, parte degli orizzontamenti e della copertura, che determinino in modo inconfutabile e certa l��altezza del fabbricato, la pendenza delle falde del tetto, il posizionamento delle aperture ed i materiali di costruzione.��
TERZA MODIFICA
Ci si riferisce
A)in riferimento al nuovo art. 48, comma 2. lett. a), della LR 56/77
La lettura combinata dei disposti dell��art. 48, comma 2. lett. a) LR 56/77 e dell��art. 8, comma 4, LR 9/99 porta, almeno apparentemente, ad un paradosso.
In armonia con disposto di Legge (art. 25 L. 47/85 ora art. 10, c.2 del TUE che recita ��2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell��uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivit��.�� la Regione Piemonte dovrebbe decidere quali cambi di destinazioni d��uso siano sottoposti a permesso di costruire e quali a DIA, che siano o meno connessi a trasformazioni fisiche.
Il mandato di Legge non contiene anche l��individuazione di una terza condizione (oltre alle due previste: sottoposizione a 1) permesso di costruire; 2) DIA): in cui non sono previsti titoli abilitativi.
Se la norma dovesse rimanere quella cos�� delineata col d.d.l. e non dovesse essere chiarito, per esempio con una diversa formulazione dell��Art. 16. (Coordinamento di norme nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ��Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)), che il comma 5. dell��art. 8 della LR 19/99 �� di portata generale e non incontra limiti nel combinarsi con il comma 4.
(mi spiego: troppe volte si �� sentito e letto I MUTAMENTI sono s�� onerosi in caso di cambio di categorie elencate al comma 1, come in effetti dispone il comma 5, ma sempre fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 4. quindi al verificarsi di entrambe le condizioni:
1 – che riguardino unit�� immobiliari superiori a 700 mc;
2 – che si verifichi cambio di categorie elencate al comma 1
in tutti gli altri casi sono gratuiti.)
questo rischio interpretativo non deve potersi correre.
Tenuto conto che la pi�� parte delle unit�� immobiliari sono inferiori ai famosi 700 mc. (quasi tutti gli alloggi, buona parte degli studi professionali, diversi esercizi commerciali) i loro cambi di destinazione, ancorch�� incidenti sul carico urbanistico, non risulterebbero subordinati ad alcun procedimento edilizio n�� al pagamento degli oneri di costruzione.
La frase ��degli immobili relativi ad unit�� non superiori a 700 metri cubi�� ha da sempre ingenerato dubbi interpretativi: quali sono gli immobili relativi ad unit�� non superiori a 700 mc?
Un condominio o un centro commerciale relativo a (leggasi costituito da) unit�� non superiori a 700 mc pu�� quindi essere sottoposto per intero a cambio di destinazione d��uso (beninteso senza opere) senza alcun procedimento edilizio e senza pagamento degli oneri di costruzione?
Tenuto anche conto che le pi�� recenti norme, in generale, si preoccupano di governare il riuso del patrimonio esistente �� di tutta evidenza che non vi debbano essere dubbi di sorta su come governarlo.
Ritenendo utile modificare sia l��art. 48 della LR 56/77 che l��art. 8 della LR 19/99, per semplicit�� di lettura cronologica si propone qui la sola modifica all��art. 48 della LR 56/77 rimandando alla SESTA MODIFICA la proposta relativa all��art. 8 della LR 19/99.
B) in riferimento al nuovo art. 48, comma 2., della LR 56/77- POSSIBILI AGGIUNTE
Si ritiene che non siano inoltre necessari n�� permesso di costruire, n�� denuncia di inizio attivit��:
per gli interventi di cui alla Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. ��Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.��, rubricati all��art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione), lett. c):
i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualit�� di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualit�� di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
Se si condivide tale affermazione si potrebbe aggiungere dopo la lettera b) del comma 2. della LR 56/77 la lettera c) a precisazione ed in coordimanento con la L.R. 45/89 in modo da fugare ogni dubbio che tali attivit�� escluse dalla LR 45 siano in effetti escluse anche dalla LR 56/77.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 48 LR 56/77
articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
2. Non sono inoltre necessari n�� permesso di costruire, n�� denuncia di inizio attivit��:
a) per i mutamenti di destinazione d'uso degli
immobili di
singole unit�� immobiliari
non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di
attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi; relativi ad
b) invariato;
c) per gli interventi di cui alla Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. ��Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.��, rubricati all��art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione), lett. c) i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualit�� di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualit�� di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 4 che prevede la sostituzione dell��art.48 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo secondo comma, come segue:
(nuovo art. 48, comma 2., della LR 56/77)
2. Non sono inoltre necessari n�� permesso di costruire, n�� denuncia di inizio attivit��:
a) per i mutamenti di destinazione d'uso di singole unit�� immobiliari non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi;
b) per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole, fermo restando l��obbligo di munirsi della sola preventiva autorizzazione paesistica nei casi richiesti dal Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490.��;
c) per gli interventi di cui alla Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. ��Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.��, rubricati all��art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione), lett. c) i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualit�� di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualit�� di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
QUARTA MODIFICA
Ci si riferisce all��Art. 5. (Sostituzione dell��articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni) nella parte in cui recita:
(Sostituzione dell��articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
L��articolo 49 della l.r. 56/1977, e sue successive modificazioni ed integrazioni �� abrogato e sostituito dal seguente:
�� Art. 49. (Permesso di costruire)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione, che comprendono, oltre agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio eccedenti la ristrutturazione edilizia:
a.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l��ampliamento di quelli esistenti all��esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera a.6);
TALE LETTERA E�� STATA RIPRESA INTEGRALMENTE DAL DPR 380/01: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
Questa definizione creava gi�� nell��interpretazione del TUE difficolt�� operative: occorre ancorarsi ai presupposti interpretativi del d.l.9/82 conv. In L. 94/82 su pertinenze ed opere accessorie?
Ora, a meno di annoverare tra le pertinenze opere diverse quali muretti, recinzioni, opere di sostegno e contenimento, scavi e reinterri, pavimentazioni esterne, pozzi, cisterne, rampe, insegne, (dehors, chioschi, tali interventi sono elencati – anche se non condivisi – in quanto alcuni Comuni li hanno disciplinati con regolamenti specifici e, gi�� in precedeza, non li consideravano soggetti a concessione o autorizzazione edilizia n.d.r.) piscine ed impianti sportivi privati non comportanti la realizzazione di volumi, tali interventi si potrebbe dubitare che siano da annoverare alla lett. e.1 (a.1- del TUE).
Non viene fatto cenno alle semplici demolizioni non accompagnate da riedificazione.
Si ritiene sia questo il contesto in cui deve essere chiarito a quali << costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente>> la norma si riferisce.
Forse potrebbe essere il caso di integrare l��elenco a.6 come di seguto riportato, tenuto per�� conto che un elenco dettagliato potrebbe creare problemi per quanto non espressamente indicato.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 49 LR 56/77
articolo 49, comma 1, dopo la lettera a.5) della l.r. 56/1977 come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
a.6) gli interventi pertinenziali
che le norme degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20 per cento del volume dell��edificio principale ovvero
gli interventi diversi dalla semplice realizzazione di muretti, recinzioni,
opere di sostegno e contenimento (di altezza inferiore a tre metri),
scavi e reinterri, pavimentazioni esterne (di superficie non superiore
al 20 per cento della superficie coperta dell��edificio principale),
pozzi per uso domestico (visto che
i pozzi per uso idropotabile – di sfruttamento delle falde acquifere
– sono stati annoverati tra gli interventi soggetti a permesso
di costruire col nuovo art. 49 LR 56 n.d.r.), cisterne, rampe,
insegne, (dehors, chioschi, tali
interventi sono elencati – anche se non condivisi
– in quanto alcuni Comuni li hanno disciplinati con regolamenti specifici
e, gi�� in precedeza, non li consideravano soggetti a concessione o
autorizzazione edilizia n.d.r.)
piscine ed impianti sportivi privati non comportanti la realizzazione
di volumi, le demolizioni non accompagnate da riedificazione;a
a.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all��aperto, ove comportino l��esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 5 che prevede la sostituzione dell��art.49 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo primo comma lettere a.6) ed a.7), come segue:
a.6) gli interventi pertinenziali che le norme degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell��edificio principale ovvero gli interventi diversi dalla semplice realizzazione di muretti, recinzioni, opere di sostegno e contenimento (di altezza inferiore a tre metri), scavi e reinterri, pavimentazioni esterne (di superficie non superiore al 20 per cento della superficie coperta dell��edificio principale), pozzi per uso domestico, cisterne, rampe, insegne, dehors, chioschi, piscine ed impianti sportivi privati non comportanti la realizzazione di volumi, le demolizioni non accompagnate da riedificazione;
a.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all��aperto, ove comportino l��esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
QUINTA MODIFICA
L��articolo 56 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni �� sostituito dal seguente:
��Art. 56. (Denuncia di inizio attivit��)
1. Sono obbligatoriamente realizzabili con denuncia di inizio attivit�� ��.
PUR CONDIVIDENDO L��OBBLIGATORIETA�� della DIA (anche solo per il fatto che �� difficile immaginare che un professionista possa diventare ��esercente un servizio di pubblica necessit���� quando lo decide o lo decide il committente. E�� scontato che la pubblica necessit�� venga stabilita dalla mano pubblica). Si ritiene tuttavia di dover rimarcare che se il legislatore regionale intende optare per l��obbligatoriet�� della d.i.a., al contrario del legislatore nazionale, deve chiarire in modo inequivocabile in quali casi la DIA sia obbligatoria e quando, diversamente, si pu�� scegliere di conseguire il permesso di costruire.
E�� appena il caso di ricordare quanti problemi interpretativi siano scaturiti dall��infelice dizione dei commi 7. (sono subordinati a) ed 8. (la facolt�� di cui al comma 7) dell��art. 4 della Legge 493/93 introdotti dalla L. 662/96.
Se come sembra si vuole rendere obbligatoria la D.I.A. per i casi elencati nel comma 1, sarebbe opportuno concludere il suddetto comma aggiungendo un capoverso del tipo: ��Per tali interventi non �� consentito richiedere il permesso di costruire. Per tutti gli altri interventi previsti dal presente articolo �� fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire.��
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 56 comma 1 (o commi 1 e 2) LR 56/77
articolo 56, comma 1, della l.r. 56/1977 come modificato dal d.d.l. riveduto dall��UNITEL
1. Sono obbligatoriamente realizzabili con denuncia di inizio attivit�� (DIA) gli interventi edilizi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e adottati, e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a permesso di costruire. Per tali interventi non �� consentito richiedere il permesso di costruire. (Alternativa 1 inizio) Per tutti gli altri interventi previsti dal presente articolo �� fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire. (Alternativa 1 Fine)
2. (Alternativa 2 inizio) Fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire (Alternativa 2 Fine valutare quale delle due alternative rende pi�� chiaro il concetto ritenendo che comunque entranbe non lascino spazio a dubbi n.d.r.) sono altres�� realizzabili mediante denuncia di inizio attivit��, senza attendere alcun termine per l'inizio dei lavori e purche' presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 7 che prevede la sostituzione dell��art.56 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo primo comma, come segue:
1. Sono obbligatoriamente realizzabili con denuncia di inizio attivit�� gli interventi edilizi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e adottati, e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a permesso di costruire. Per tali interventi non �� consentito richiedere il permesso di costruire. Per tutti gli altri interventi previsti dal presente articolo �� fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico - ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. L'inizio dei lavori e' comunque subordinato al mancato annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, esercitabile entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.".
per precisare che SAREBBE BENE NON SCRIVERE DISPOSIZIONI CONTRASTANTI, si riporta a tal proposito l��ultimo capoverso del secondo comma, art. 14 della L.R. 20/89, come sostituito dalla LR. 3/95:
��Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione.��
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 56 comma 10 LR 56/77
10. Nei casi
di cui ai commi 8 e 9, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico
- ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla
Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone
per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. In
tali casi �� comunque fatto salvo il potere di
annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, esercitabile entro il termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.". L'inizio
dei lavori e' comunque subordinato al mancato
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 7 che prevede la sostituzione dell��art.56 della LR 56/77, pu�� essere sostituito nella parte in cui modifica il suo decimo comma, come segue:
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico - ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. In tali casi �� comunque fatto salvo il potere di annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, esercitabile entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.".
SESTA MODIFICA
Ci si riferisce all��Art. 15. (Coordinamento di norme nella legge regionale 3 aprile 1989, n. 20)
Si ritiene che se non viene aggiunto un quinto comma che vada a modificare l��art. 16, comma 4 della LR 20/89 aggiungendo la seguente lettera d) le opere subdelegate ai sensi dell��art. 13bis non possano trovare una corretta collocazione ai fini della determinazione della sanzione.
d) per le opere di cui all'art. 13bis, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00.
SI PROPONE IN TAL SENSO UNA DIVERSA SCRITTURA DELL��ART. 16 comma 4 LR 20/89
articolo 15, commi 5 e 6 del d.d.l. proposti in aggiunta dall��UNITEL
5. Il comma 4. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��4. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi di cui all art. 13 comporta:
a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell' art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 258,00;
b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a €. 516,00;
c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00;
d) per le opere di cui all'art. 13bis, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00.��
6. Il comma 5. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��5. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 5.164,00.��.
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 15, pu�� essere integrato con l��aggiunta di un quinto e sesto comma, come segue:
5. Il comma 4. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��4. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi di cui all art. 13 comporta:
a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell' art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 258,00;
b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a €. 516,00;
c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00;
d) per le opere di cui all'art. 13bis, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00.��
6. Il comma 5. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��5. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 5.164,00.��.
SETTIMA MODIFICA
Ci si riferisce all��Art. 16. (Coordinamento di norme nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ��Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56))
Tenuto conto che le modifiche al suddetto articolo sono di assoluta semplicit��, ed in parte gi�� motivata nel commento alla terza modifica si ritiene di poterle semplicemente elencare come segue:
(Coordinamento di norme nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ��Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)��
Per le motivazioni gi�� addotte per la seconda modifica, si ritiene che il comma 9 debba essere abrogato ed il comma 10 aggiunto, per le problematiche gi�� illustrate a proposito dell��art. 48 LR 56 sui cambi di destinazione d��uso senza opere, come segue:
9. Il comma 4 �� abrogato;
10.
Il comma 5 �� sostituito dal seguente ��I mutamenti delle destinazioni
d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi (pleonastico) nei casi in cui si verifichi il passaggio
dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1. Nei casi previsti
dall'articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 e successive
modificazioni e integrazioni, si provveder�� al pagamento degli oneri
di urbanizzazione mediante presentazione di richiesta di determinazione
da rivolgere allo sportello unico per l��edilizia, ovvero, mediante
autodeterminazione soggetta a controllo nei successivi 30 gg..��.solo
QUINDI NEL D.D.L. L��ART. 16, pu�� essere modificato al comma 9., come segue:
9. Il comma 4 �� abrogato;
ed aggiunto il comma 10., come segue:
10. Il comma 5 �� sostituito dal seguente ��I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1. Nei casi previsti dall'articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni, si provveder�� al pagamento degli oneri di urbanizzazione mediante presentazione di richiesta di determinazione da rivolgere allo sportello unico per l��edilizia, ovvero, mediante autodeterminazione soggetta a controllo nei successivi 30 gg..��.
SEGUE IL D.D.L. 593 COMMENTATO
Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell'Edilizia.
Art. 1.
(Finalita')
1. Scopo della legge e' l'adeguamento delle leggi regionali, in particolare di quelle urbanistiche ed edilizie, alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni, (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di seguito denominato "Testo unico dell'edilizia".
(Nuovi tipi di intervento)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nell'elencazione dei principali tipi d'intervento, dopo le parole: "ristrutturazione edilizia;" sono aggiunte le seguenti:
" - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia;
- recupero di ruderi;��.
2. Prima della lettera e) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti frasi:
"d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica;
d2) sostituzione
edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso,
organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi,
modalita' e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano
regolatore e dal regolamento edilizio ;".
d3) recupero di ruderi: interventi rivolti alla ricostruzione di edifici che, ancorch�� deteriorati, conservano le strutture essenziali per essere considerati esistenti nella realt��: almeno due terzi delle murature perimetrali conservate a tutta altezza, l��integrit�� degli spigoli, parte degli orizzontamenti e della copertura, che determinino in modo inconfutabile e certa l��altezza del fabbricato, la pendenza delle falde del tetto, il posizionamento delle aperture ed i materiali di costruzione.��
Legge regionale
5 dicembre 1977, n. 56 - Art. 13.
– Testo coordinato col d.d.l.r.
(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)
[1] Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreche' i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalita' di attuazione.
[2] I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreche' quelli in attuazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardano le operazioni di:
- conservazione di immobili
con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia;
- recupero di ruderi;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.
[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme
di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti
definizioni:
a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purche' non comportino la realizzazione di nuovi locali ne' modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;
b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l��organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica.
d2) sostituzione edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalit�� e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano Regolatore e dal Regolamento edilizio;
d3) recupero di ruderi: interventi rivolti alla ricostruzione di edifici che, ancorch�� deteriorati, conservano le strutture essenziali per essere considerati esistenti nella realt��: almeno due terzi delle murature perimetrali conservate a tutta altezza, l��integrit�� degli spigoli, parte degli orizzontamenti e della copertura, che determinino in modo inconfutabile e certa l��altezza del fabbricato, la pendenza delle falde del tetto, il posizionamento delle aperture ed i materiali di costruzione.��
e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio gia' parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonche' alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;
g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.
[4] Gli
interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono
realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il
Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi
i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.
[5] Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge, nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformita' della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 3�� comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.
[6] Le definizioni di cui al 3�� comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatti salvi i disposti del successivo art. 85. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1�� giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.
[7] Sono inedificabili:
a)
le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico
o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b) le aree che, ai fini della pubblica incolumita', presentano caratteristiche
negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilita' urbana ed extra
urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti
di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo
quanto previsto all'art. 27;
il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili
di cui al presente comma.
articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001: Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
LEGENDA DELLA SIMBOLOGIA UTILIZZATA PER LA SCRITTURA DEL PRESENTE ARTICOLO:
(L) – Norma di Legge (introdotta dal D.lgs. 378/2001 poi inserita nel testo coordinato DPR 380)
(R) – Norma di Regolamento (introdotta dal DPR. 379/2001 poi inserita nel testo coordinato DPR 380)
Testo in azzurro – Norma ripresa integralmente dal testo previgente abrogato
Testo – Norma eliminata rispetto al testo
previgente abrogato
barrato corsivo
Testo sottolineato – Norma non contenuta nel testo previgente abrogato
Testo
– Norma eliminata col d.lgs. n. 301 del 2002grassetto barrato corsivo
Testo grassetto sottolineato – Norma introdotta col d.lgs. n. 301 del 2002
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l��installazione
di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l��installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20%
del volume dell��edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2.
Le definizioni di cui al comma
1 prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi. Resta
ferma la definizione di restauro prevista dall��articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.del
presente articolo
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31. Definizione degli interventi (implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001)
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cos�� definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonch�� per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unit�� immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalit�� mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi
3. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1�� giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
(Coordinamento e modifiche all��articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "singola concessione" sono sostituite dalle seguenti: "singolo permesso di costruire".
2. Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e' abrogato.
3. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative" sono sostituite dalle seguenti: "dei permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivita' relativi", e le parole: "Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e' subordinato" sono sostituite dalle parole: "Negli altri casi il rilascio dei permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivita' e' subordinato".
4. Al comma 7, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita'".
5. Al comma 8, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita'".
6. Al comma
9, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, le parole: "nella concessione o autorizzazione
edilizia" sono sostituite dalle parole: "nel permesso di costruire
o nella denuncia
di inizio attivita' presentata".presentazione
di
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Art. 26 – Testo coordinato col d.d.l.r.
(Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari)
[1] Il
Piano Regolatore individua:
a) le aree attrezzate di nuovo impianto, destinate a insediamenti artigianali ed industriali la cui estensione, ubicazione ed organizzazione deve garantire:
1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;
2) idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilita' idrica e di energia elettrica;
b) le aree di riordino e di completamento infrastrutturale da attrezzare, dove siano compresi insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell'intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilita' interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere ricavati ulteriori lotti per insediamenti industriali o artigianali aggiuntivi;
c) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli ampliamenti ammessi, nonche' per la eventuale dotazione di infrastrutture carenti;
d) le aree per impianti industriali o artigianali o tecnologici isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di riordino, per esigenze tecniche o perche' inquinanti, e le relative misure di salvaguardia;
e) gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3�� comma;
f) le aree e gli edifici da riservare alle attivit�� commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998, nonch�� gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.
[2] Per ciascuna di dette aree il Piano Regolatore Generale fissa le
modalita' di intervento, individuando quelle per le quali e' prescritta
la preventiva formazione dello strumento urbanistico esecutivo e quelle
in cui e' ammesso l'intervento diretto con singolo permesso di costruire. singola
concessione
In questo secondo caso il piano dovra' chiaramente specificare:
a) la viabilita' di transito e di penetrazione interna, nonche' le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla presente legge;
b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
c) le fasce di protezione antinquinamento;
d) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonche' le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.
[3] Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi
od inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attivita'
produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo
impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio
dello stesso Comune o di altri Comuni, oltreche' il riutilizzo per altre
destinazioni d'uso delle aree dismesse, il Piano Regolatore definisce
quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento.
[4] Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati
e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di
durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso
sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie.
(soppresso dal d.d.l.
D.D.L.) [5] In ogni
caso il rilascio di concessioni relative alla realizzazione di nuovi
impianti industriali, che prevedano piu' di 200 addetti o l'occupazione
di aree per una superficie eccedente i 40.000 metri quadrati, e' subordinato
alla preventiva autorizzazione della Regione, in conformita' alle direttive
del piano di sviluppo regionale e del Piano Territoriale.
[6] Il
rilascio dei
permessi di costruire e la presentazione
di denuncie di inizio attivit�� relativi all'insediamento
delle attivit�� commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino
a mq 1.500 nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a
mq 2.500 negli altri Comuni �� contestuale al rilascio dell'autorizzazione
commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purch�� la superficie lorda
di pavimento non sia superiore a mq 4.000. delle
concessioni ed autorizzazioni edilizie relativeNegli altri casi il rilascio dei permessi
di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivit��
�� subordinato alle
norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.
Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie
�� subordinato
[7] Nel caso di insediamenti di attivit�� commerciali al dettaglio con
superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio del permesso di
costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivit�� �� subordinato alla
stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'articolo
49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione
�� rilasciata in conformit�� agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo
3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in
attuazione del d.lgs. 114/1998. il rilascio della concessione
o autorizzazione edilizia
[8] Nel caso di insediamenti di attivit�� commerciali al dettaglio con
superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000,
il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di denuncia
di inizio attivit�� ��
subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo
ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione �� rilasciata
in conformit�� agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della
legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione
del d.lgs. 114/1998.
il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
[9] Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nel permesso di costruire o nella nella concessione o autorizzazione
edilizia
denuncia di inizio attivit�� presentata, nella
convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento,
sono precisate: presentazione
di
a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento
commerciale;
b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive
limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
c) le superfici a magazzino e deposito;
d) le superfici destinate alle attivit�� accessorie;
e) le superfici destinate ad altre attivit��, ad esempio artigianali,
di servizio;
f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici)
a norma dell'articolo 21;
g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti
dai citati indirizzi e criteri;
h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni
in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate, nonch�� modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico
e scarico merci, nonch�� ogni altro ulteriore elemento previsto dai
citati indirizzi e criteri.
[10] Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000,
nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni
che risolvono i problemi di impatto con la viabilit�� e deve essere
definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.
[11] L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o
la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta
l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione
o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo
solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie
utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi
ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo.
(Sostituzione dell��articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 48 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
�� Art. 48. (Attivit�� edilizia libera)
1. Salvo diverse disposizioni previste da leggi regionali di settore, in conformit�� a quanto stabilito dal Testo Unico dell��edilizia, sono eseguiti senza titolo edilizio:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all��eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell��edificio;
c) le opere temporanee per attivit�� di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
2. Non sono inoltre necessari n�� permesso di costruire, n�� denuncia di inizio attivit��:
a) per i mutamenti
di destinazione d'uso degli
immobili di
singole unit�� immobiliari
non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di
attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi; relativi ad
(vedere commento combinato con la l.r. 19/99)
b) per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole, fermo restando l��obbligo di munirsi della sola preventiva autorizzazione paesistica nei casi richiesti dal Decreto Legislativo 29 ottobre n. 490.��;
c) per gli interventi di cui alla Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. ��Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27.��, rubricati all��art. 11. (Esclusione dalla autorizzazione), lett. c) i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualit�� di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualit�� di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione. (comma che si propone di aggiungere a precisazione ed in coordimanento con la L.R. 45/89 in modo da fugare ogni dubbio che tali attivit�� escluse dalla LR 45 siano in effetti escluse anche dalla 56/77)
articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001
1. Salvo pi�� restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
(Sostituzione dell��articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
L��articolo 49 della l.r. 56/1977, e sue successive modificazioni ed integrazioni �� abrogato e sostituito dal seguente:
�� Art. 49. (Permesso di costruire)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione, che comprendono, oltre agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio eccedenti la ristrutturazione edilizia:
a.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l��ampliamento di quelli esistenti all��esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera a.6);
a.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
a.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
a.4) l��installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
a.5) l��installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
a.6) gli interventi pertinenziali
che le norme degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20 per cento del volume dell��edificio principale ovvero
gli interventi diversi dalla semplice realizzazione di muretti, recinzioni,
opere di sostegno e contenimento (di altezza inferiore a tre metri),
scavi e reinterri, pavimentazioni esterne (di superficie non superiore
al 20 per cento della superficie coperta dell��edificio principale),
pozzi per uso domestico (visto che
i pozzi per uso idropotabile – di sfruttamento delle falde acquifere
– sono stati annoverati tra gli interventi soggetti a permesso
di costruire col nuovo art. 49 LR 56 n.d.r.), cisterne, rampe,
insegne, (dehors, chioschi, tali
interventi sono elencati – anche se non condivisi
– in quanto alcuni Comuni li hanno disciplinati con regolamenti specifici
e, gi�� in precedeza, non li consideravano soggetti a concessione o
autorizzazione edilizia n.d.r.)
piscine ed impianti sportivi privati non comportanti la realizzazione
di volumi, le demolizioni non accompagnate da riedificazione;a
a.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all��aperto, ove comportino l��esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
dall��articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l��installazione di
torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l��installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli
interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico
delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell��edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivit�� produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia classificati di tipo d1) al comma 3 dell��articolo 13, o che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee di tipo A, o nelle aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dell��articolo 24, comportino mutamenti della destinazione d��uso;
c) gli interventi di sostituzione edilizia;
dall��articolo 10 del d.P.R. n. 380 del 2001
d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Sono inoltre subordinati a permesso di costruire:
a) i mutamenti di destinazione d'uso disciplinati al comma 1, articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo");
b) gli interventi di recupero disciplinati dalla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21, (Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti);
c) gli interventi di recupero disciplinati dalla legge regionale 29 aprile 2003, n. 9, (Norme per il recupero funzionale dei rustici);
d) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere.
3. Nozione, caratteristiche, presupposti, validita', regime contributivo e procedimento per il rilascio del permesso di costruire, sono disciplinati dal titolo II, capo II del Testo unico dell'edilizia, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge.
4. Il permesso di costruire, in casi di particolare complessita' degli interventi previsti, che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, puo' essere subordinato alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalita', requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.
5. Le condizioni apposte dal comune al permesso di costruire devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale.
6. Il comune che ha percepito il contributo di costruzione, se il permesso di costruire per qualunque motivo non e' utilizzato, e' tenuto a restituirlo all'avente diritto entro 60 giorni da quando gliene e' fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notifica; trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale.
7. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
8. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilita' o con la sua autodichiarazione.
9. Il rilascio del permesso di costruire relativo alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano regolatore generale sono definiti di interesse storico-artistico, e' subordinato al parere vincolante della commissione regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi degli articoli 23 e 151 del d. lgs. 490/1999.
10. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia classificati di tipo d1) all'articolo 13, comma 3, quelli di sostituzione edilizia e quelli disciplinati dalle ll. rr. 21/1998 e 9/2003;
b) gli interventi di sostituzione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l'approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti;
c) gli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale.
11. La dichiarazione prevista al comma 10, lettere b) e c) del comma precedente deve comunque essere assunta dal competente organo comunale entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati ad operare con Denuncia di inizio attivit��; in mancanza si prescinde dall��atto di ricognizione purch�� il progetto di costruzione sia accompagnato da relazione tecnica nella quale sia asseverata l��esistenza delle caratteristiche sopra menzionate. ��
(Sostituzione dell��articolo 50 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 50 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 50. (Poteri sostitutivi su richieste di permesso di costruire o su piani attuativi di iniziativa privata)
1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 20 del Testo unico dell'Edilizia per il rilascio del permesso di costruire senza che l'autorita' competente si sia pronunciata, l'interessato, esperite infruttuosamente le procedure stabilite all'articolo 21 del Testo unico dell'Edilizia, puo' inoltrare istanza alla Giunta regionale per la nomina di un commissario "ad acta".
2. La facolta' di inoltrare l'istanza deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla decorrenza del termine previsto dall'articolo 20 del Testo unico dell'Edilizia, e deve contenere la documentazione relativa all'infruttuoso esperimento delle procedure previste dall'articolo 21 del Testo unico dell'Edilizia.
3. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessorato competente invita l'autorita' comunale a trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di permesso di costruire.
4. La Giunta regionale, persistendo il silenzio, provvede con deliberazione alla nomina di un commissario che, pena il formarsi del silenzio rifiuto, decide sulla domanda di permesso di costruire nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Entro un anno dall'infruttuoso decorso dei termini previsti dall'articolo 22, commi 1, 2 e 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), per l'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, e' facolta' dell'interessato inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale, che nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessorato competente invita l'autorita' comunale a trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sul procedimento di esame del piano attuativo.
6. La Giunta regionale, persistendo il silenzio, provvede con deliberazione alla nomina di un commissario che, pena il formarsi del silenzio rifiuto, decide sull'approvazione del piano attuativo nel termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario "ad acta" sono a carico del comune inadempiente.".
(Sostituzione dell��articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
L��articolo 56 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni �� sostituito dal seguente:
��Art. 56. (Denuncia di inizio attivit��)
1. Sono obbligatoriamente realizzabili con denuncia di inizio attivit�� (DIA) gli interventi edilizi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e adottati, e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a permesso di costruire. Per tali interventi non �� consentito richiedere il permesso di costruire. (Alternativa 1 inizio) Per tutti gli altri interventi previsti dal presente articolo �� fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire. (Alternativa 1 Fine)
2. (Alternativa 2 inizio) Fatta salva la facolt�� dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire (Alternativa 2 Fine valutare quale delle due alternative rende pi�� chiaro il concetto ritenendo che comunque entranbe non lascino spazio a dubbi n.d.r.) sono altres�� realizzabili mediante denuncia di inizio attivit��, senza attendere alcun termine per l'inizio dei lavori e purche' presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3. Per la disciplina della denuncia di inizio attivita' si applicano le disposizioni del titolo II, capo III del Testo unico dell'edilizia, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge.
4. La DIA e' gratuita, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 49, comma 10 e della ristrutturazione edilizia anche di tipo A). In tali casi il calcolo del contributo commisurato alla quota afferente agli oneri di urbanizzazione ed a quella afferente il costo di costruzione deve essere allegato alla denuncia di inizio attivita': il pagamento dei primi va effettuato prima dell'inizio dei lavori, salva la richiesta di rateizzazione, ed il pagamento del secondo va effettuato in corso d'opera, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa.
5. Nei casi di cui all'articolo 49, comma 10, la denuncia di inizio attivita' deve essere corredata dall'indicazione del direttore dei lavori.
6. Il competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita', provvede:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto ed asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo o dall'articolo 49, comma 10;
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo allegato alla denuncia. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il competente ufficio comunale provvede a richiedere l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento degli atti necessari.
7. I comuni stabiliscono adeguate modalita' di controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attivita' e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione, o ultimata, a quanto asseverato dal professionista abilitato.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il rilascio del relativo parere deve intervenire entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale richiede alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari. Nel caso di inutile decorrenza del termine di 60 giorni per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi.
10. Nei casi
di cui ai commi 8 e 9, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico
- ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla
Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone
per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. In
tali casi �� comunque fatto salvo il potere di
annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, esercitabile entro il termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.". L'inizio
dei lavori e' comunque subordinato al mancato
Art. 8.
(Sostituzione dell��articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 58 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 58. (Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione dei piani territoriali e dei progetti territoriali operativi, e fino alla loro approvazione, nei comuni interessati, l'autorita' preposta al rilascio dei permessi di costruire sospende ogni determinazione sulle istanze che siano in contrasto con le norme specificatamente individuate negli stessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
2. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma, l'autorita' preposta al rilascio dei permessi di costruire, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze per qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani. Parimenti l'autorita' preposta al rilascio dei permessi di costruire sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal consorzio o dalla comunita' montana ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 5.
3. Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al comma 2, la competente autorita' comunale notifica agli aventi titolo la sospensione dei permessi di costruire precedentemente rilasciati e in contrasto e, analogamente, delle DIA presentate da almeno trenta giorni, salvo che sia gia' stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'articolo 49, comma 7.
4. Ove il comune non provveda all'adozione del Piano regolatore generale nei tempi previsti dall'articolo 15, comma 7, e la Giunta regionale applichi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 15, comma 20, si applicano le misure di salvaguardia sullo strumento adottato dalla Giunta fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma.
5. La Giunta regionale, su richiesta del comune o per iniziativa diretta, puo', con provvedimento motivato da notificare all'interessato, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprieta' private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.
6. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9, 9 bis e 25, comma 6, e le sospensioni di cui al comma 5 non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.
7. I provvedimenti sospensivi previsti dai commi 1, 2 e 5 si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani territoriali o del Progetto territoriale operativo, nonche' degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.".
(Sostituzione dell��articolo 60 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 60 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 60. (Diritto di accesso e controllo partecipativo)
1. Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande dei permessi di costruire, dei permessi di costruire rilasciati e delle denuncie di inizio attivita'.
2. Chiunque puo' prendere visione, presso gli uffici comunali, dei predetti registri, nonche' di tutti gli atti delle pratiche edilizie, compresi domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese e con le modalita' stabilite da eventuali regolamenti comunali.
3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, comma 4, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
4. Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, puo' sollecitare gli interventi di vigilanza degli uffici comunali e regionali.
5. Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale puo' presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso i permessi di costruire o le denuncie d'inizio attivita', con le procedure e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
(Sostituzione dell��articolo 63 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)
1. L'articolo 63 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 63. (Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia e sanzioni per mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione)
1. In materia di vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia, responsabilita' e relative sanzioni, sanzioni per mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione, si applicano le disposizioni dei capi I e II del titolo IV del Testo unico dell'edilizia.
2. In caso di DIA onerosa il termine di decorrenza per il ritardato od omesso versamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 42 del Testo unico dell'edilizia, va computato a partire dalla data di inizio dei lavori per gli importi calcolati ed allegati alla DIA , mentre va computato a partire dalla scadenza dei termini indicati dal comune per gli importi eccedenti eventualmente richiesti successivamente.".
(abrogazione di articoli della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Gli articoli 59, 61, 62, 64, 66, 67 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.
(Modifica a sanzioni)
1. All'articolo 69 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere a), b), c), f), g) ed h) del comma 1 sono abrogate;
b) alla lettera e) del comma 1, le parole: "per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde," sono soppresse;
c) al comma 2 sono abrogate le seguenti proposizioni:
"- per la lettera a) ad una somma pari al 50 per cento delle opere eseguite;
- per la lettera b) ad una somma pari al 50 per cento del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
- per la lettera c) ad una somma pari all'80 per cento del valore delle strade realizzate;
- per la lettera g) ad una somma pari al 10 per cento del valore dell'edificio su cui e' impedita la vigilanza;
- per la lettera h) ad una somma pari al 50 per cento del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli".
(Coordinamento di norme nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "e' fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente" sono sostituite dalle parole: "e' vietato rilasciare ogni permesso di costruire e presentare denuncie di inizio attivita' concernenti".
2. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "a concessione singola" sono sostituite dalle parole: "con il solo permesso di costruire".
3. All'articolo 25 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:" sono sostituite dalle parole: "I permessi di costruire per l'edificazione delle residenze rurali sono rilasciati:";
b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Tutti gli altri permessi di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciati ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.";
c) al comma 7, le parole: "della concessione per gli interventi edificatori" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire";
d) al comma 8, la parola: "concessionario" e' sostituita dalle parole: "titolare del permesso di costruire";
e) al comma 11, le parole: "concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione." sono sostituite dalle parole: "titolare del permesso di costruire, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcun permesso.";
f) al comma 18, le parole: "di concessione," sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire,".
4. Al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o della autorizzazione da parte del Sindaco" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita'".
5. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco" sono sostituite dalle parole: "al permesso di costruire o alla presentazione di denuncia di inizio attivita',".
6. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole "la concessione e' subordinata" sono sostituite dalle parole: "il permesso di costruire e' subordinato".
7. Al comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, e' subordinato" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita' sono subordinati".
8. Al comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o dell'autorizzazione non e' subordinato" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita' non sono subordinati".
9. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o dell'autorizzazione non e' inoltre subordinato" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita' non sono inoltre subordinati".
10. Al numero 1) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "singola concessione" sono sostituite dalle parole: "singolo permesso di costruire".
11. Al numero 3) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "per la concessione gratuita ai sensi dell'articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10," sono sostituite dalle parole: "per il permesso di costruire gratuito ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico dell'edilizia,".
12. Al numero 5) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "concessione" e' sostituita dalle parole: "permesso di costruire".
13. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "singola concessione" sono sostituite dalle parole: "singolo permesso di costruire".
14. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 56/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "concessione" e' sostituita dalle parole: "permesso di costruire".
15. Al comma 2 dell'articolo 41 bis, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire".
16. Al comma 8 dell'articolo 41 bis della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il concessionario" sono sostituite dalle parole: "il titolare del permesso di costruire".
17. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire".
18. Al comma 6 dell'articolo 42 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "le concessioni ed autorizzazioni previste" sono sostituite dalle parole: "i permessi di costruire e le denuncie di inizio attivita' previsti", ed e' soppressa la frase: "Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al 5. comma del successivo articolo 56 e dal primo al quinto comma e dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94".
19. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alle concessioni onerose" sono sostituite dalle parole: "ai permessi di costruire onerosi".
20. Ala lettera b) del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "da parte del concessionario" sono sostituite dalle parole: "da parte del titolare del permesso di costruire" e le parole: "direttamente dal concessionario" sono sostituite dalle parole: "direttamente dal titolare del permesso di costruire".
21. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la concessione relativa" sono sostituite dalle parole: "il permesso di costruire relativo".
22. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "da parte del concessionario" sono sostituite dalle parole: "da parte del titolare del permesso di costruire".
23. Al comma 6 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire".
24. Nella rubrica dell'articolo 54 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "Concessioni" e' sostituita dalle parole: "Permessi di costruire".
25. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "previa concessione" sono sostituite dalle parole: "previo permesso di costruire".
26. Nella rubrica dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di concessione e di autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "di permesso di costruire e di denuncia di inizio attivita'".
27. Al comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o della autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita'".
28. Al comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o della autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita'".
29. Al comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole: "rilascio di permessi di costruire o la presentazione di denuncie di inizio attivita'".
30. Al comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole: "rilasciare permessi di costruire e possono essere presentate denuncie di inizio attivita'".
31. Al comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "rilasciare concessioni o autorizzazioni" sono sostituite dalle parole: "rilasciare permessi di costruire e possono essere presentate denuncie di inizio attivita'".
32. Alla lettera c1) del comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "le relative concessioni possono essere rilasciate" sono sostituite dalle parole: "i relativi permessi di costruire possono essere rilasciati".
33. Alla lettera c3) del comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la concessione" sono sostituite dalle parole: "il permesso di costruire".
34. Al comma 9 dell''articolo 91 bis della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alle concessioni relative" sono sostituite dalle parole: "ai permessi di costruire relativi".
35. Al comma 2 dell'articolo 91 quater, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni ed autorizzazioni" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivita'".
36. Al comma 3 dell'articolo 91 octies, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "I Sindaci" sono sostituite dalle parole: "L'autorita' comunale"; e le parole: "delle concessioni e autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire e nella presentazione di denuncie di inizio attivita',".
(Coordinamento di norme nella legge regionale 25 aprile 1984, n. 23)
1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 25 aprile 1984, n. 23, (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 15.000 volt), le parole: "deve essere richiesta la concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "deve essere richiesto il permesso di costruire" e le parole: "di cui all'articolo 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 17, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
(Coordinamento di norme nella legge regionale 3 aprile 1989, n. 20)
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), e' sostituito dal seguente:
"2. Fatti salvi i disposti degli articoli 11, 12, 13 e 13 bis, il permesso di costruire o la denuncia di inizio attivita' hanno effetti solo in presenza di autorizzazione regionale.".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 20/1989, le parole: "dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle parole: " dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490".
3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/1989, le parole: "dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle parole: "dalla competente autorita' comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nel d. lgs. 490/1999".
4. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 20/1989, le parole: "del 5�� comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431" sono sostituite dalle parole: "dall'articolo 151, comma 5 del d. lgs. 490/1999". (aggiungere)
5. Il comma 4. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��4. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi di cui all art. 13 comporta:
a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell' art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 258,00;
b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a €. 516,00;
c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00;
d) per le opere di cui all'art. 13bis, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 1.032,00.��
6. Il comma 5. dell��articolo 16 della della l.r. 20/1989 �� sostituito dal seguente:
��5. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a €. 5.164,00.��
(Coordinamento di norme nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 ��Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)��
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/1999, le parole: "del Consiglio regionale." sono sostituite dalle parole: "della Giunta regionale".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 19/1999, le parole: "e' effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimita';" sono sostituite dalle parole: "e' effettuata con deliberazione del consiglio comunale;".
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/1999, le parole: "eletti dal consiglio comunale."sono sostituite dalle parole: "nominati dal competente organo comunale".
4. Il comma 5 dell'articolo 4, della l.r. 19/1999, e' sostituito dal seguente:
"5. La commissione edilizia esprime pareri preventivi sulle istanze per il rilascio di permessi di costruire, di loro varianti, sui provvedimenti di annullamento degli stessi, sulle denunce di inizio attivita' nei casi di cui all'articolo 49, comma 10, della l.r. 56/1977. E' facolta' dei comuni disciplinare l'obbligatorieta' della richiesta del parere della commissione edilizia sulle denunce d'inizio attivita' nei casi di cui all'articolo 56, comma 1, della l.r. 56/1977, ferma l'obbligatorieta' della richiesta alla commissione edilizia integrata di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, nei casi di immobili vincolati.".
5. Al comma 1 dell'articolo 7, della l.r. 19/1999, dopo le parole: "e' quella stabilita" sono inserite le seguenti: "dal permesso di costruire,".
6. Al comma 1 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, le parole: "subordinato a concessione" sono sostituite dalle parole: "subordinato a permesso di costruire".
7. Al comma 2 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, le parole: "ad autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "a denuncia di inizio attivita'".
8. Il comma 3 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, e' sostituito dal seguente:
"3. La denuncia di inizio attivita' per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) ha efficacia solo dopo l'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente alla tutela del bene vincolato.".
9. Il comma 4 �� abrogato;
10.
Il comma 5 �� sostituito dal seguente ��I mutamenti delle destinazioni
d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi (pleonastico) nei casi in cui si verifichi il passaggio
dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1. Nei casi previsti
dall'articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 e successive
modificazioni e integrazioni, si provveder�� al pagamento degli oneri
di urbanizzazione mediante presentazione di richiesta di determinazione
da rivolgere allo sportello unico per l��edilizia, ovvero, mediante
autodeterminazione soggetta a controllo nei successivi 30 gg..��.solo
Art. 8.
(Mutamenti delle destinazioni d'uso)
1. Costituisce
mutamento di destinazione d'uso,
subordinato a permesso di costruire, il passaggio, anche senza opere
edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie: subordinato a concessione
a) destinazioni residenziali;
b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
c) destinazioni commerciali;
d) destinazioni turistico-ricettive;
e) destinazioni direzionali;
f) destinazioni agricole.
2. I comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dell'articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, possono individuare, all'interno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso, da subordinare ad autorizzazione.
3.
L'istanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia, si intende accolta qualora l'autorita' comunale non si pronunci
entro novanta giorni dalla presentazione. Il silenzio assenso non si
forma per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle
leggi 1�� giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico
o storico) e 29 giugno 1939, n. 1497(Protezione
delle bellezze naturali), e successive modifiche ed integrazioni.
3. La denuncia di inizio attivit�� per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) ha efficacia solo dopo l��acquisizione dell��autorizzazione rilasciata dall��Autorit�� competente alla tutela del bene vincolato.
4.
E' fatta salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dell'articolo
48 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 44 della legge
regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
(da abrogare)4.
È fatta salva la prescrizione dell'articolo 48, comma 2 lettera a)
della l.r. 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
5. I mutamenti
delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi (pleonastico) nei casi in cui si verifichi il passaggio
dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1. Nei casi previsti
dall'articolo 48, comma 2 lettera a) della l.r. 56/1977 e successive
modificazioni e integrazioni, si provveder�� al pagamento degli oneri
di urbanizzazione mediante presentazione di richiesta di determinazione
da rivolgere allo sportello unico per l��edilizia, ovvero, mediante
autodeterminazione soggetta a controllo nei successivi 30 gg..solo
6. L'onerosita' e' commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario e' tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.
(Coordinamento di norme nelle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 ��Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti�� e 29 aprile 2003, n. 9 ��Norme per il recupero funzionale dei rustici��)
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21, le parole: "il recupero e' soggetto a concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il recupero e' soggetto a permesso di costruire".
2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 21/1998, le parole: "il rilascio della concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il rilascio del permesso di costruire".
3. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 21/1998, le parole: "il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione," sono sostituite dalle parole: "il richiedente del permesso di costruire provveda, contestualmente al rilascio del permesso di costruire,".
4. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 9, le parole: "concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "permesso di costruire".
5. Nella rubrica dell'articolo 5 della l.r. 9/2003, le parole: "di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "per il permesso di costruire".
6. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2003, le parole: "della concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: " del permesso di costruire".
7. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/2003, le parole: "il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione," sono sostituite dalle parole: "il richiedente del permesso di costruire provveda, contestualmente al rilascio del permesso di costruire,".
Art. 18.
(Norme transitorie e finali)
1. Sono fatti salvi gli adempimenti e i provvedimenti assunti dalla Regione in attuazione delle leggi coordinate dal Testo unico dell'edilizia, in particolare:
a) la disposizione dell'articolo 16, comma 4 del Testo unico dell'edilizia che chiede alla Regione di definire tabelle parametriche per l'applicazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire e' soddisfatta dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 179/CR - 4170 del 26 maggio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
b) la disposizione dell'articolo 18, comma 1 del Testo unico dell'edilizia che demanda alla Regione l'approvazione di una Convenzione - tipo e' soddisfatta dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 714 - 6794 del 21 giugno 1984;
c) gli adempimenti previsti all'articolo 10, commi 2 e 3 del Testo unico dell'edilizia, sono soddisfatti dall'articolo 8 della l.r. 19/1999;
d) l'individuazione di variazioni essenziali al progetto approvato, richiesta dall'articolo 32 del Testo unico dell'edilizia, e' soddisfatta dall'articolo 6 della l.r. 19/1999.
(Disapplicazione di norme statali)
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dall'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia.
2. Le ulteriori disposizioni di dettaglio legislative e regolamentari ivi previste si applicano cosi' come integrate e/o modificate dalle disposizioni della presente legge.
PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N�� 7593
Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell'Edilizia.
Le Segreterie Regionali FENEAL-UIL – FILCA-CISL – FILLEA-CGIL del Piemonte propongono i seguenti emendamenti alla legge cos�� articolati.
Regolarit�� delle imprese esecutrici degli interventi oggetto di permesso di costruire e di Denuncia di Inizio Attivit��
1. Prima dell��inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire e all��atto della presentazione della denuncia di inizio attivit��, il committente, eventualmente per tramite del responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 , n. 494, trasmette allo sportello unico per l��edilizia, se costituito, ovvero alla struttura organizzativa responsabile dei relativi procedimenti, la seguente documentazione:
a) nominativo dell��impresa esecutrice;
b)dichiarazione, resa dall��impresa esecutrice, relativa all��organico medio annuo, distinto per qualifica;
c) dichiarazione, resa dall��impresa esecutrice, relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi�� rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; la dichiarazione deve, altres��, contenere l��impegno a far applicare i corrispondenti contratti collettivi di lavoro anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici che saranno utilizzate nell��esecuzione dell��intervento;
d) certificati di regolarit�� contributiva rilasciati dall��INPS, dall��INAIL e, ove ne ricorrano i presupposti in ragione della natura dei lavori da eseguire, dalla Cassa Edile competente per territorio in base al luogo di esecuzione dei lavori. La regolarit�� contributiva pu�� risultare da un unico documento, rilasciato da uno dei predetti Istituti/Enti sulla base di apposita convenzione.
2. Lo sportello unico per l��edilizia, se costituito, ovvero la struttura organizzativa responsabile dei procedimenti originati dalla richiesta del permesso di costruire e dalla denuncia di inizio attivit��, comunicano all��INPS e all��INAIL e, ove ne ricorrano i presupposti in ragione della natura dei lavori da eseguire, alla Cassa Edile competente per territorio in base al luogo di esecuzione dei lavori, gli estremi:
3. Ai fini del rilascio del certificato di agibilit�� il titolare del permesso di costruire ed il presentatore della denuncia di inizio attivit��, oltre ai documenti previsti dall��art. 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, devono produrre allo sportello unico per l��edilizia, se costituito, ovvero alla struttura organizzativa responsabile dei relativi procedimenti, i certificati di cui al precedente comma 1. lett. d), aggiornati alla data di ultimazione dei lavori.
4. A fronte di irregolarit�� rilevate nei certificati indicati al comma 3, il certificato di agibilit�� pu�� essere rilasciato qualora il titolare del permesso di costruire ed il presentatore della denuncia di inizio attivit�� forniscano la prova dell��avvenuta regolarizzazione delle pendenze riferite ai lavoratori utilizzati nell��esecuzione dell��intervento e per la durata del medesimo.
Motivazione
L��articolo persegue l��obiettivo di attribuire ��effettivit�� giuridica�� al meccanismo di verifica della regolarit�� delle imprese esecutrici di lavori privati, riguardo al trattamento riservato alla manodopera ed alla relativa copertura contributiva ed assicurativa.
Detto meccanismo, infatti, recentemente affinato con il D. Lgs. 10 settembre 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), attualmente prevede una verifica di tale regolarit�� solo in fase di avvio dei lavori, senza delineare alcuno strumento di verifica ��a consuntivo��.
La proposta, introducendo il riscontro della regolarit�� dell��impresa esecutrice tra la documentazione a corredo della richiesta del certifica di agibilit��, consente di raggiungere il risultato prefisso, delineando un ��virtuoso�� conflitto di interessi tra committente ed esecutore dei lavori destinato a favorire l��utilizzo, da parte dei privati, di imprese corrette nel trattamento riservato alla relativa manodopera.
Con la forma qui proposta si estendono al settore dei lavori privati regole di comportamento e verifiche riguardo al loro rispetto gi�� tradizionalmente operanti nel settore dei lavori pubblici, superando una disparit�� di trattamento ingiustificabile e, fin qui, foriera di un elevato tasso di irregolarit�� delle strutture operanti nel settore privato, con la pu�� o meno consapevole acquiescenza dei relativi clienti.
Per apprezzare il peso che il mercato privato delle costruzioni ha nella Regione Veneto basti considerare che l��autorevole CRESME lo ha stimato pari all��82,6% dell��intero valore della produzione nelle costruzioni registrato nel 2002.
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